Sentenza 311/1999 (ECLI:IT:COST:1999:311)
Massima numero 24822
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
07/07/1999; Decisione del
07/07/1999
Deposito del 16/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 311/99. PARCHI E RISERVE NATURALI - ISTITUZIONE, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, NELL'AMBITO DELLA PREVISTA DISLOCAZIONE DEI COORDINAMENTI TERRITORIALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER L'AMBIENTE, DEL "COORDINAMENTO TERRITORIALE STELVIO", DOTATO DI 60 UNITA' PROVENIENTI DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO, CON IL COMPITO DI SVOLGERE LA SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL PARCO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO CON RICORSI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE, NELLA UNILATERALE ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, DELLE NORME DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE CHE ATTRIBUISCONO ALLE PROVINCE AUTONOME COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PARCHI E CORPO FORESTALE, E DELLE NORME, DI ATTUAZIONE STATUTARIA E DELLA LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE, CONCERNENTI LE INTESE TRA STATO, PROVINCE AUTONOME E REGIONE LOMBARDIA PER LA GESTIONE UNITARIA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO 'IN PARTE QUA'.
SENT. 311/99. PARCHI E RISERVE NATURALI - ISTITUZIONE, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, NELL'AMBITO DELLA PREVISTA DISLOCAZIONE DEI COORDINAMENTI TERRITORIALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER L'AMBIENTE, DEL "COORDINAMENTO TERRITORIALE STELVIO", DOTATO DI 60 UNITA' PROVENIENTI DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO, CON IL COMPITO DI SVOLGERE LA SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL PARCO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO CON RICORSI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE, NELLA UNILATERALE ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, DELLE NORME DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE CHE ATTRIBUISCONO ALLE PROVINCE AUTONOME COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PARCHI E CORPO FORESTALE, E DELLE NORME, DI ATTUAZIONE STATUTARIA E DELLA LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE, CONCERNENTI LE INTESE TRA STATO, PROVINCE AUTONOME E REGIONE LOMBARDIA PER LA GESTIONE UNITARIA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO 'IN PARTE QUA'.
Testo
In accoglimento dei ricorsi per conflitto di attribuzione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, deve dichiararsi che non spetta allo Stato istituire con il d.P.C.m. 26 giugno 1997 (Istituzione degli organi di coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente), per il Parco nazionale dello Stelvio, il "Coordinamento territoriale Stelvio", dotato di 60 unita' provenienti dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, con il compito di svolgere la sorveglianza sul territorio del Parco, e che, conseguentemente, il suddetto decreto, nella parte in cui si riferisce al Parco Nazionale dello Stelvio, va annullato. La lettera del provvedimento impugnato, adottato unilateralmente dallo Stato, delinea infatti un intervento destinato a spiegare diretta efficacia sull'intero territorio del Parco nazionale dello Stelvio, in contrasto con gli artt. 8 e 16 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, specie sotto il profilo delle attribuzioni in materia di parchi e corpo forestale di cui, rispettivamente, ai numeri 16) e 21) del citato art. 8, e che, realizzato senza seguire le procedure di cooperazione richieste a tutela della configurazione unitaria del parco dall'art. 3 delle norme di attuazione dello statuto speciale, emanate con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, si appalesa altresi' lesivo del principio di leale cooperazione tra lo Stato e gli enti territoriali vincolati dall'ordinamento alla gestione unitaria e coordinata del Parco nazionale dello Stelvio. D'altronde il d.P.C.m. 26 giugno 1997 risulterebbe lesivo delle competenze provinciali costituzionalmente tutelate anche nell'ipotesi in cui lo si dovesse ritenere efficace solo per il territorio della Regione Lombardia, giacche', anche se cosi' inteso, sarebbe pur sempre in contrasto con gli invocati parametri, che pur sempre richiedono, quanto meno, una previa convenzione con il Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio.
- Cfr. S. nn. 271/1997, 302/1994, 366/1992 e 210/1987.
In accoglimento dei ricorsi per conflitto di attribuzione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, deve dichiararsi che non spetta allo Stato istituire con il d.P.C.m. 26 giugno 1997 (Istituzione degli organi di coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente), per il Parco nazionale dello Stelvio, il "Coordinamento territoriale Stelvio", dotato di 60 unita' provenienti dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, con il compito di svolgere la sorveglianza sul territorio del Parco, e che, conseguentemente, il suddetto decreto, nella parte in cui si riferisce al Parco Nazionale dello Stelvio, va annullato. La lettera del provvedimento impugnato, adottato unilateralmente dallo Stato, delinea infatti un intervento destinato a spiegare diretta efficacia sull'intero territorio del Parco nazionale dello Stelvio, in contrasto con gli artt. 8 e 16 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, specie sotto il profilo delle attribuzioni in materia di parchi e corpo forestale di cui, rispettivamente, ai numeri 16) e 21) del citato art. 8, e che, realizzato senza seguire le procedure di cooperazione richieste a tutela della configurazione unitaria del parco dall'art. 3 delle norme di attuazione dello statuto speciale, emanate con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, si appalesa altresi' lesivo del principio di leale cooperazione tra lo Stato e gli enti territoriali vincolati dall'ordinamento alla gestione unitaria e coordinata del Parco nazionale dello Stelvio. D'altronde il d.P.C.m. 26 giugno 1997 risulterebbe lesivo delle competenze provinciali costituzionalmente tutelate anche nell'ipotesi in cui lo si dovesse ritenere efficace solo per il territorio della Regione Lombardia, giacche', anche se cosi' inteso, sarebbe pur sempre in contrasto con gli invocati parametri, che pur sempre richiedono, quanto meno, una previa convenzione con il Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio.
- Cfr. S. nn. 271/1997, 302/1994, 366/1992 e 210/1987.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26/06/1997
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 279
art. 3
legge 06/12/1991
n. 394
art. 35
co. 1