Ordinanza 314/1999 (ECLI:IT:COST:1999:314)
Massima numero 24961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
07/07/1999; Decisione del
07/07/1999
Deposito del 16/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 314/99. - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE INTEGRATA AL TRATTAMENTO MINIMO - APPLICAZIONE SULLA STESSA DI TRATTENUTE DA PARTE DELL'INPS - CONTESTAZIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEI LAVORATORI ALL'ASSICURAZIONE DI MEZZI ADEGUATI ALLE LORO ESIGENZE DI VITA IN CASO DI INVALIDITA' E VECCHIAIA - OMESSA PREVIA VERIFICA DI UNA POSSIBILE INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 314/99. - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE INTEGRATA AL TRATTAMENTO MINIMO - APPLICAZIONE SULLA STESSA DI TRATTENUTE DA PARTE DELL'INPS - CONTESTAZIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEI LAVORATORI ALL'ASSICURAZIONE DI MEZZI ADEGUATI ALLE LORO ESIGENZE DI VITA IN CASO DI INVALIDITA' E VECCHIAIA - OMESSA PREVIA VERIFICA DI UNA POSSIBILE INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - premesso che, per giurisprudenza costante della Corte, in assenza del c.d. diritto vivente, il giudice 'a quo' deve porsi il problema della possibilita' di una lettura conforme alla Costituzione alternativa a quella accolta nell'ordinanza di rimessione - nonostante l'asserita conformita' ai principi costituzionali invocati del criterio di rivalutazione di cui all'art. 19 della legge n. 153 del 1969, non vi e' traccia, nell'ordinanza di rinvio, del doveroso tentativo di superare il dubbio di costituzionalita' attraverso l'interpretazione adeguatrice delle disposizioni denunciate, ne' un analogo tentativo risulta compiuto al fine di superare l'ulteriore dubbio prospettato dal rimettente con riferimento all'art. 38 Cost.. Inoltre, l'ordinanza di rimessione risulta nel suo complesso oscura, essendo priva di una adeguata motivazione sulla rilevanza della questione e non potendosi comprendere dalla stessa come possa avere incidenza nel giudizio principale ed influire sulla sua definizione.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - premesso che, per giurisprudenza costante della Corte, in assenza del c.d. diritto vivente, il giudice 'a quo' deve porsi il problema della possibilita' di una lettura conforme alla Costituzione alternativa a quella accolta nell'ordinanza di rimessione - nonostante l'asserita conformita' ai principi costituzionali invocati del criterio di rivalutazione di cui all'art. 19 della legge n. 153 del 1969, non vi e' traccia, nell'ordinanza di rinvio, del doveroso tentativo di superare il dubbio di costituzionalita' attraverso l'interpretazione adeguatrice delle disposizioni denunciate, ne' un analogo tentativo risulta compiuto al fine di superare l'ulteriore dubbio prospettato dal rimettente con riferimento all'art. 38 Cost.. Inoltre, l'ordinanza di rimessione risulta nel suo complesso oscura, essendo priva di una adeguata motivazione sulla rilevanza della questione e non potendosi comprendere dalla stessa come possa avere incidenza nel giudizio principale ed influire sulla sua definizione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/1983
n. 463
art. 6
co. 6
decreto-legge
12/09/1983
n. 463
art. 6
co. 1
decreto-legge
12/09/1983
n. 463
art. 6
co. 4
decreto-legge
12/09/1983
n. 463
art. 6
co. 5
legge
11/11/1983
n. 638
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte