Ordinanza 318/1999 (ECLI:IT:COST:1999:318)
Massima numero 24823
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  07/07/1999;  Decisione del  07/07/1999
Deposito del 16/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 318/99. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI CON LA QUALE SI DICHIARA CHE I FATTI PER CUI IL DEPUTATO VITTORIO SGARBI E' STATO CHIAMATO A RISPONDERE, INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA, PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA, CONCERNONO OPINIONI ESPRESSE DA UN MEMBRO DEL PARLAMENTO NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL GIUDICE ADITO - ESAME DELIBATIVO - RILEVATA CARENZA, NEL RICORSO, SIA DELLA NECESSARIA CIRCOSTANZIATA ESPOSIZIONE DEI FATTI, SIA DELLE RAGIONI, E QUINDI DELLA DEFINIZIONE DELLA STESSA MATERIA, DEL CONFLITTO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Nel disposto esame in prima e sommaria delibazione, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dalla stessa adottata il 23 settembre 1998, con la quale l'Assemblea, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali e' in corso, innanzi al suddetto Tribunale, procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, per il reato di diffamazione aggravata in danno del dott. Luigi Esposito, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., deve essere dichiarato inammissibile. La fattispecie, invero, non e' affatto descritta nel ricorso e neppure e' riferito il contenuto della deliberazione della Camera dei deputati che si assume lesiva delle attribuzioni del ricorrente e, di conseguenza, non appare chiara la prospettazione del Tribunale in ordine ai limiti della garanzia accordata ai membri delle Camere in rapporto alle attribuzioni dell'Autorita' giudiziaria, ne' e' espressa in maniera comprensibile la censura che si intende muovere nei confronti della deliberazione che ha dato origine al conflitto. Ne deriva che, poiche' nell'atto introduttivo fa difetto, oltre che l'esposizione dei fatti, l'indicazione delle "ragioni del conflitto", richiesta dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - pur non potendosi dubitare della legittimazione, sia del Tribunale di Roma che della Camera dei deputati, ad essere parti in un conflitto tra poteri dello Stato - non risulta tuttavia definita, nel ricorso, la materia del conflitto.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  23/09/1998  n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39    co. 4  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 26