Ordinanza 319/1999 (ECLI:IT:COST:1999:319)
Massima numero 24966
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  07/07/1999;  Decisione del  07/07/1999
Deposito del 16/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 319/99. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RICORSO PROPOSTO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA IN RELAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL 9 DICEMBRE 1998, CON LA QUALE LA CAMERA DEI DEPUTATI HA DICHIARATO CHE I FATTI PER I QUALI E' IN CORSO IL PROCEDIMENTO PENALE PROMOSSO NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO AMEDEO MATACENA PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA CONCERNONO OPINIONI ESPRESSE DAL DEPUTATO NELL'ESEERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, AI SENSI DELL'ART. 68, PRIMO COMMA, COST. - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.

Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata il 9 dicembre 1998, con la quale la Camera, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali e' in corso il procedimento penale promosso nei confronti del deputato Amedeo Matacena per il reato di diffamazione a mezzo stampa concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria e' legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformita' al principio secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in conflitti costituzionali di attribuzione; del pari, anche la Camera dei deputati, in relazione alla definizione dell'ambito di applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost., rispetto ad un proprio componente, e' legittimata ad essere parte in un conflitto, in quanto organo cui spetta di dichiarare definitivamente la volonta' del potere che essa rappresenta. Ed inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il GIP lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte della Camera dei deputati, del potere di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro a norma dell'art. 68. primo comma, Cost..

Atti oggetto del giudizio

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  co. 0

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte