Ordinanza 320/1999 (ECLI:IT:COST:1999:320)
Massima numero 24830
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 16/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 320/99. PROCESSO PENALE - DECRETO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA, DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO, EMESSO A SEGUITO DI RICHIESTA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LO STESSO TRIBUNALE, DI NON DOVERSI PROCEDERE, NEI CONFRONTI DI ALCUNI FUNZIONARI DEL SISDE E DI POLIZIA, PER L'ESISTENZA DI UN SEGRETO DI STATO RITUALMENTE OPPOSTO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTESTATO ESERCIZIO, DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, DI ATTIVITA' GIURISDIZIONALE IN MATERIE SOTTRATTE ALLA COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, IN QUANTO IL DECRETO 'DE QUO' SI SAREBBE BASATO SULLA DOCUMENTAZIONE COPERTA DAL SEGRETO DI STATO, INDEBITAMENTE INVIATA DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, E PER LA UTILIZZAZIONE DELLA QUALE, IN PRECEDENTI GIUDIZI SU CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI SORTI RIGUARDO ALLA STESSA VICENDA PROCESSUALE, DUE PRECEDENTI RICHIESTE DI RINVIO A GIUDIZIO, PER GLI STESSI FATTI, SONO STATE RICONOSCIUTE, IN ALTRETTANTE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, LESIVE DELLE PREROGATIVE DEL GOVERNO E PERCIO' ANNULLATE - ESAME DELIBATIVO DEL RICORSO - RICONOSCIUTA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI, SIA SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO CHE SOTTO QUELLO OGGETTIVO - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO - FISSAZIONE DEI TERMINI PER LE ULTERIORI NOTIFICHE.

Testo
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, in relazione al decreto, emanato, in data 31 maggio 1999 - a seguito della richiesta del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, di non doversi procedere nei confronti di alcuni funzionari del Sisde e di polizia, per essere le fonti di prova incise da segreto di Stato ritualmente opposto - e con il quale e' stata fissata al 14 luglio 1999 l'udienza in camera di consiglio, in quanto tale provvedimento si sarebbe basato su tutta la documentazione, compresa quella segretata - inviatagli, unitamente alla suddetta richiesta, dal Procuratore della Repubblica - per la non consentita utilizzazione della quale precedenti richieste di rinvio a giudizio, per i medesimi fatti, sono state, nei giudizi sui conflitti tra poteri gia' sorti al riguardo, annullate con le sentenze della Corte costituzionale nn. 110 e 410 del 1998, e quindi, secondo il ricorrente, si sarebbe esercitata, da parte del Giudice per le indagini preliminari, una attivita' giurisdizionale in materie sottratte alla competenza dell'autorita' giudiziaria, va dichiarato, in sede di prima e sommaria delibazione, ammissibile. I requisiti richiesti dall'art. 39, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, risultano infatti assolti, dato che sia il Presidente del Consiglio - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ma anche alla stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni - sia il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna - in conformita' alla giurisprudenza della Corte costituzionale che riconosce i singoli organi giurisdizionali competenti, in posizione di piena indipendenza, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle relative funzioni, la volonta' del potere cui appartengono - sono legittimati ad essere parti, mentre, quanto al profilo oggettivo, anche la "materia del conflitto" senza dubbio sussiste, giacche' e' lamentata dal ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite. Ne' e' contestabile che - come richiesto dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dal ricorso possano ricavarsi e "le ragioni del conflitto" e le "norme costituzionali che regolano la materia".

- V. S. nn. 110/1998, 410/1998 (gia' citate nel testo), 86/1977, 50/1999, 35/1999 e 375/1997, nonche' O. nn. 426/1997, 266/1998, 471/1998, 261/1998, 250/1998 e 269/1996.

Atti oggetto del giudizio

decreto G.I.P. Tribunale di Bologna  31/05/1999  n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 52

Costituzione  art. 87

Costituzione  art. 94

Costituzione  art. 95

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 126

Altri parametri e norme interposte

legge  24/10/1977  n. 801  art. 12  

legge  24/10/1977  n. 801  art. 16  

codice di procedura penale (nuovo)    n. 0  art. 202  

codice di procedura penale (nuovo)    n. 0  art. 256  

codice di procedura penale (nuovo)    n. 0  art. 362