Amministrazione pubblica - Incarichi e rapporti di collaborazione - Norme della Regione Siciliana - Esperti estranei all'amministrazione - Poteri del sindaco - Definizione dell'incarico per oggetto e finalità e non anche per durata e compenso - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, dei principi di imparzialità e di buon andamento, eccedenza dalla competenza statutaria - Possibile interpretazione rispettosa dei parametri evocati - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 011006).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le residue questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 14, comma unico, lett. o), e 15 dello statuto della Regione Siciliana, agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., nonché in relazione agli artt. 7, comma 6, e 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, come conv. - dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2021 che, nel disciplinare i poteri del sindaco nell'attribuzione di incarichi ad esperti estranei all'amministrazione, prevede che l'incarico sia definito per oggetto e finalità. La norma regionale impugnata, pur omettendo un riferimento espresso alla preventiva definizione della durata e del compenso della collaborazione, nonché un rinvio alla normativa in materia di cumulo di incarichi pubblici e di divieto della loro attribuzione a dipendenti in quiescenza, deve essere interpretata in senso rispettoso degli evocati parametri interposti. I riferimenti, in essa presenti, alla necessità della previsione di un termine («a tempo determinato») e la disciplina del compenso (previsione del suo limite mensile ed eventuale gratuità, che deve essere espressamente accettata «all'atto del conferimento»), devono infatti essere intesi nel senso che le relative determinazioni avvengano al momento dell'incarico, in modo da delineare ex ante il perimetro dei principali diritti e obblighi dei contraenti. (Precedenti: S. 215/2018 - mass. 40909; S. 124/2017 - mass. 40092).