Ordinanza 321/1999 (ECLI:IT:COST:1999:321)
Massima numero 24829
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 16/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 321/99. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI NON DOVERSI PROCEDERE, RIVOLTA DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO LO STESSO TRIBUNALE, NEI CONFRONTI DI FUNZIONARI DEL SISDE E DI POLIZIA, PER LA ESISTENZA DI UN SEGRETO DI STATO RITUALMENTE OPPOSTO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON RICORSO IN CUI PRINCIPALMENTE SI CONTESTA L'ESSERE STATA LA SUDDETTA RICHIESTA CORREDATA DALLA DOCUMENTAZIONE, COPERTA DAL SEGRETO DI STATO, PER LA UTILIZZAZIONE DELLA QUALE DUE PRECEDENTI RICHIESTE DI RINVIO A GIUDIZIO, IN SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU CONFLITTI GIA' SORTI RIGUARDO ALLA STESSA VICENDA PROCESSUALE, SONO STATE RICONOSCIUTE LESIVE DELLE PREROGATIVE DEL GOVERNO E PERCIO' ANNULLATE - FASE DI DELIBAZIONE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI - AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LE PREVISTE NOTIFICHE.

Testo
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione alla richiesta, dal medesimo presentata il 3 maggio 1999 al Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, di non doversi procedere, nei riguardi di funzionari del SISDE e di funzionari di polizia che con essi avevano collaborato, per la esistenza di un segreto di Stato ritualmente opposto, ma corredando la richiesta - secondo il ricorrente con contraddittoria motivazione - con la documentazione, coperta da segreto, per la utilizzazione della quale, con le sentenze nn. 110 e 410 del 1998, erano gia' state annullate dalla Corte costituzionale, in giudizi per conflitti tra poteri sorti riguardo alla stessa vicenda processuale, due precedenti richieste di rinvio a giudizio, va dichiarato, in sede di prima e sommaria delibazione, ammissibile. I requisiti richiesti dall'art. 39, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, risultano infatti assolti, dato che, sotto il profilo soggettivo, sia il Presidente del Consiglio - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere a cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), ma anche alla stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni - sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna - in quanto, ai sensi dell'art. 112 Cost., e' il titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - sono legittimati ad essere parti nel giudizio, mentre, sotto il profilo oggettivo, anche la "materia del conflitto" senza dubbio sussiste, poiche' dal ricorrente e' lamentata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite. Come richiesto dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, inoltre, nel ricorso risultano adeguatamente indicate, sia "le ragioni del conflitto" sia "le norme costituzionali che regolano la materia".

- V. S. nn. 110/1998 e 410/1998 (gia' citate nel testo) e 85/1977, e O. nn. 426/1997 e 266/1998.

Atti oggetto del giudizio

richiesta archiviaz. Procur. Repubb. Trib. Bologna  03/05/1999  n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 52

Costituzione  art. 87

Costituzione  art. 94

Costituzione  art. 95

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 126

Altri parametri e norme interposte

legge  24/10/1977  n. 801  art. 12  

legge  24/10/1977  n. 801  art. 16  

codice di procedura penale (nuovo)    n. 0  art. 202  

codice di procedura penale (nuovo)    n. 0  art. 256  

codice di procedura penale (nuovo)    n. 0  art. 362