Ordinanza 322/1999 (ECLI:IT:COST:1999:322)
Massima numero 24970
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
07/07/1999; Decisione del
07/07/1999
Deposito del 16/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 322/99. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RICORSO PROPOSTO DALLA SEZIONE DELLA CORTE DEI CONTI COMPETENTE AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA, NEI CONFRONTI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DIFETTO DEL REQUISITO SOGGETTIVO - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
ORD. 322/99. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RICORSO PROPOSTO DALLA SEZIONE DELLA CORTE DEI CONTI COMPETENTE AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA, NEI CONFRONTI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DIFETTO DEL REQUISITO SOGGETTIVO - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra Poteri dello Stato sollevato dalla Sezione della Corte dei conti, competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nei confronti del Governo della Repubblica, con la <> n. 13/99, in relazione agli artt. 9, comma 3 del d.lgs. 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), 9, comma 5, del d.lgs. 30 gennaio 1999, n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e 11, comma 2, del d.lgs. 30 gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Non esiste, infatti, nella specie, la "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte", stante - sotto il profilo soggettivo - l'inidoneita' della "Sezione" del controllo della Corte dei conti a promuovere il conflitto di attribuzione tra i Poteri dello Stato, poiche' detta Corte, quando e' legittimata ad agire nel giudizio per conflitto di attribuzione, quale organo titolare del potere di controllo previsto dall'art. 100, secondo comma, Cost., lo e' nella sua unita', cosicche' la proposizione del ricorso non puo' che spettare al suo Presidente. - V. S. n. 302/1995. red.: G Leo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra Poteri dello Stato sollevato dalla Sezione della Corte dei conti, competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nei confronti del Governo della Repubblica, con la <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte