Sentenza 324/1999 (ECLI:IT:COST:1999:324)
Massima numero 24833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  07/07/1999;  Decisione del  07/07/1999
Deposito del 16/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 324/99. PENSIONI - DIPENDENTI PUBBLICI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI SERVIZIO INFERIORE A 31 ANNI ALLA DATA DEL 28 SETTEMBRE 1994 - DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 1997 - APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA IN ESAME ANCHE AL PERSONALE DELLA SCUOLA COLLOCATO A RIPOSO PER DIMISSIONI (OVE LE STESSE SIANO PRESENTATE DOPO IL 31 MARZO), SECONDO L'ORDINAMENTO SCOLASTICO, NELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, OSSIA A DECORRERE DALL'1 SETTEMBRE 1995 - CONSEGUENTE VUOTO RETRIBUTIVO, PER DETTO PERSONALE, DALL'1 SETTEMBRE 1995 ALL'1 GENNAIO 1997 - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ED ADEGUATA E SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 439/1994 E 347/1997 - INSUSSISTENZA DELLE LAMENTATE VIOLAZIONI - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5, lett. c), l. 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonche' dell'art. 1, comma 31, primo periodo, l. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), rispettivamente, il primo, nella parte in cui differisce al 1^ gennaio 1997 la corresponsione della pensione per il personale collocato a riposo per dimissioni, ed il secondo, nella parte in cui fa salva l'efficacia della prima disposizione, in quanto questa, malgrado l'apparente similitudine di formulazione rispetto alla lettera b) dell'art. 13, riguarda i dipendenti che non hanno ancora maturato un'anzianita' contributiva, o di servizio, pari a 31 anni e pone nei loro confronti una regola dissuasiva di una certa severita', che trova evidente giustificazione nella non elevata anzianita' raggiunta da tali dipendenti; ed in quanto, con riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., l'effetto economico negativo subito dagli interessati deriva da un loro atto volontario, che poteva essere revocato su istanza degli stessi dipendenti, avendo costoro la facolta' di ritirare la domanda di pensionamento, ancorche' accettata, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 8, della legge medesima.

- S. nn. 439/1994, 347/1997.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1994  n. 724  art. 13  co. 5

legge  08/08/1995  n. 335  art. 1  co. 31

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte