Ordinanza 325/1999 (ECLI:IT:COST:1999:325)
Massima numero 24834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  07/07/1999;  Decisione del  07/07/1999
Deposito del 16/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 325/99. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO EMESSO DAL G.I.P., AI SENSI DELL'ART. 565, SECONDO COMMA, C.P.P. - PRESUPPOSTI - INTERROGATORIO DELL'INDAGATO O NOTIFICA DELL'INVITO A PRESENTARSI PER RENDERE L'INTERROGATORIO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO EMESSO NELLA FORMA ORDINARIA DAL P.M. - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 555, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 2 l. 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica all'art. 323 del codice penale, in materia di abuso di ufficio e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio, emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito dell'opposizione al decreto penale, a norma dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen., sia nullo qualora non sia preceduto dall'invito del p.m. all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio, secondo l'art. 375, comma 3, stesso codice, in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost., all'accoglimento della prospettata assimilazione del procedimento per decreto a quello "ordinario" osta l'eterogeneita' degli atti ai quali la nullita', in caso di omissione del previo invito, rispettivamente si riferisce (nel procedimento "ordinario") e si richiede che venga estesa nell'ambito del procedimento alternativo, giacche', in un caso, si tratta di atti propri ed esclusivi del p.m., che costituiscono modi di esercizio dell'azione penale, mentre, nell'altro caso, si tratta del decreto che dispone il giudizio, cioe' di un atto proprio del giudice, successivo non solo all'esercizio dell'azione penale da parte dell'accusa, ma anche alla condanna per decreto da parte del medesimo giudice e altresi' all'opposizione che contro la condanna l'imputato abbia proposto; ed in quanto, con riferimento all'art. 24 Cost., in generale, nel procedimento per decreto penale, l'esperimento dei mezzi di difesa si svolge nel giudizio che segue all'opposizione, giacche' il decreto penale, posto nel nulla dall'opposizione, assume il solo significato di strumento di contestazione dell'addebito, necessario per lo stesso esercizio della correlativa difesa.

- S. n. 344/1991; O. nn. 38, 47, 277/1996, 432/1998.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 555  co. 2

legge  16/07/1997  n. 234  art. 2  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte