Sentenza 327/1999 (ECLI:IT:COST:1999:327)
Massima numero 24857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 20/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:  24858  24859  24860


Titolo
SENT. 327/99 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATORI E DIPENDENTI DI COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI COLLOCATI ANTICIPATAMENTE A RIPOSO - PREVISTA ESCLUSIONE DA RIVALUTAZIONE E DA ALTRI ONERI FINANZIARI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, DELLE SOMME AD ESSI DOVUTE, IN LIQUIDAZIONE, PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E A TITOLO DI INDENNITA' CONTRATTUALI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA, IN VIA INCIDENTALE, PER TALE ESCLUSIONE, IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI GARANZIA DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE, NEI CONFRONTI DI NORMA, DI DECRETO-LEGGE DECADUTO, PER MANCATA CONVERSIONE, SUCCESSIVAMENTE ALL'ORDINANZA DI RIMESSIONE, FATTA POI SALVA DA ALTRO DECRETO-LEGGE REGOLARMENTE CONVERTITO - CONSEGUENTE RIFERIMENTO DELLA RICHIESTA VERIFICA ALLA DISPOSIZIONE, TESTUALMENTE IDENTICA ALLA NORMA IMPUGNATA, CONTENUTA IN QUEST'ULTIMO.

Testo
In base ai principi stabiliti dalla Corte riguardo all'oggetto del giudizio di costituzionalita' nei casi di impugnazione di norme, di decreto-legge decaduto per mancata conversione, fatte poi salve da legge sopravvenuta, la questione di legittimita' costituzionale formulata - in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost., per l'esclusione dalla rivalutazione e da altri oneri finanziari, in caso di ritardato pagamento, delle somme dovute in liquidazione, per trattamento di fine rapporto e a titolo di indennita' contrattuali, dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali collocati anticipatamente a riposo - nei confronti dell'art. 1, comma 6, del d.l. 16 febbraio 1996, n. 65, decaduto, per mancata conversione nei termini, dopo l'emanazione della ordinanza di rimessione, deve considerarsi "trasferita" sull'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 (convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647) nel quale la norma censurata e' stata riprodotta, con il medesimo testo. Ed e' dunque su quest'ultima disposizione che la richiesta verifica di legittimita' costituzionale va nel caso operata. - V. S. nn. 84/1996 e 321/1998. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte