Sentenza 327/1999 (ECLI:IT:COST:1999:327)
Massima numero 24858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 20/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:  24857  24859  24860


Titolo
SENT. 327/99 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATORI E DIPENDENTI DI COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI COLLOCATI ANTICIPATAMENTE A RIPOSO - PREVISTA ESCLUSIONE DA RIVALUTAZIONE E DA ALTRI ONERI FINANZIARI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, DELLE SOMME AD ESSI DOVUTE IN LIQUIDAZIONE PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E A TITOLO DI INDENNITA' CONTRATTUALI - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE, PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' OPPOSTA DALLE PARTI PRIVATE SUL PRESUPPOSTO CHE LA NORMA CENSURATA NON SAREBBE APPLICABILE NEL CASO OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO', CONCERNENTE LAVORATORI PORTUALI COLLOCATI ANTICIPATAMENTE A RIPOSO NEL 1987 - REIEZIONE - PLAUSIBILITA' DELLA CONTRARIA ARGOMENTATA INTERPRETAZIONE ACCOLTA AL RIGUARDO DALL'AUTORITA' RIMETTENTE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost., per l'esclusione - gia' prevista dall'art. 1, comma 6, del d.l. - decaduto per mancata conversione - 16 febbraio 1996, n. 65, e ora disposta dall'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del d.l. 21 dicembre 1996, n. 535 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647) - da rivalutazione ed altri oneri finanziari, delle somme dovute dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, in liquidazione, per trattamento di fine rapporto e a titolo di indennita' contrattuali, ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, collocati anticipatamente a riposo, va respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata dalle parti private in base all'assunto che la contestata esclusione riguarderebbe solo i lavoratori posti in pensionamento anticipato dopo l'entrata in vigore del d.l. 22 gennaio 1990, n. 6, e non si applicherebbe quindi nel caso all'esame del giudice rimettente, che concerne lavoratori portuali collocati anticipatamente a riposo nel 1987. La questione e' stata infatti sollevata dalla Corte di cassazione - sez. lavoro - sul presupposto che la norma denunciata precludesse in ogni caso la corresponsione di oneri accessori rispetto al credito previdenziale 'de quo', e tale interpretazione, argomentata e non implausibile, e' idonea a dare ingresso alla richiesta valutazione, nel merito, di legittimita' costituzionale. - Da ultimo, S. n. 324/1998. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte