Sentenza 327/1999 (ECLI:IT:COST:1999:327)
Massima numero 24859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
14/07/1999; Decisione del
14/07/1999
Deposito del 20/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Titolo
SENT. 327/99 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI CONNESSE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - TUTELA CONTRO INADEMPIMENTI E RITARDI - FINALITA' E FONDAMENTO - GARANZIA COSTITUZIONALE - BILANCIAMENTI CON ESIGENZE DI REPERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE - POTERI DEL LEGISLATORE - LIMITI.
SENT. 327/99 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI CONNESSE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - TUTELA CONTRO INADEMPIMENTI E RITARDI - FINALITA' E FONDAMENTO - GARANZIA COSTITUZIONALE - BILANCIAMENTI CON ESIGENZE DI REPERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE - POTERI DEL LEGISLATORE - LIMITI.
Testo
Le prestazioni previdenziali connesse alla cessazione del rapporto di lavoro svolgono una funzione di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, sostituendo il reddito da lavoro nel periodo in cui, cessato il rapporto, possono manifestarsi situazioni di difficolta' e di bisogno. E proprio in ragione di tali finalita' - comuni in fondo a tutti i crediti previdenziali - il puntuale adempimento di dette prestazioni e' da ritenere compreso nel diritto ad avere assicurati i mezzi necessari per vivere, garantito dall'art. 38 Cost.. Di conseguenza, anche se il legislatore puo' variamente disciplinare, sempre nei limiti della ragionevolezza, l'entita' delle prestazioni previdenziali e degli oneri aggiuntivi dovuti in caso di ritardato pagamento, tenendo anche conto delle esigenze di reperimento delle necessarie risorse finanziarie, non si puo' tuttavia ritenere che gli sia consentito di escludere, in caso di ingiustificato ritardo nella liquidazione delle prestazioni previdenziali, la corresponsione di ogni prestazione accessoria, altrimenti dovuta. - V. la seguente massima D. Riguardo alla garanzia costituzionale dei crediti previdenziali, v. S. n. 151/1991. Sui limiti di tale garanzia per esigenze di bilanciamento con la disponibilita' di risorse finanziarie, v. inoltre, in particolare, S. nn. 361/1996, 127/1997 e 138/1997. red.: S. Pomodoro
Le prestazioni previdenziali connesse alla cessazione del rapporto di lavoro svolgono una funzione di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, sostituendo il reddito da lavoro nel periodo in cui, cessato il rapporto, possono manifestarsi situazioni di difficolta' e di bisogno. E proprio in ragione di tali finalita' - comuni in fondo a tutti i crediti previdenziali - il puntuale adempimento di dette prestazioni e' da ritenere compreso nel diritto ad avere assicurati i mezzi necessari per vivere, garantito dall'art. 38 Cost.. Di conseguenza, anche se il legislatore puo' variamente disciplinare, sempre nei limiti della ragionevolezza, l'entita' delle prestazioni previdenziali e degli oneri aggiuntivi dovuti in caso di ritardato pagamento, tenendo anche conto delle esigenze di reperimento delle necessarie risorse finanziarie, non si puo' tuttavia ritenere che gli sia consentito di escludere, in caso di ingiustificato ritardo nella liquidazione delle prestazioni previdenziali, la corresponsione di ogni prestazione accessoria, altrimenti dovuta. - V. la seguente massima D. Riguardo alla garanzia costituzionale dei crediti previdenziali, v. S. n. 151/1991. Sui limiti di tale garanzia per esigenze di bilanciamento con la disponibilita' di risorse finanziarie, v. inoltre, in particolare, S. nn. 361/1996, 127/1997 e 138/1997. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte