Sentenza 327/1999 (ECLI:IT:COST:1999:327)
Massima numero 24860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 20/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:  24857  24858  24859


Titolo
SENT. 327/99 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATORI E DIPENDENTI DI COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI COLLOCATI, NEL CONTESTO DEI PREVISTI INTERVENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE, ANTICIPATAMENTE A RIPOSO - COMPETENZE AD ESSI SPETTANTI PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E A TITOLO DI INDENNITA' CONTRATTUALI - ESCLUSIONE, IN CASO DI INGIUSTIFICATO RITARDO NEI RELATIVI ADEMPIMENTI, DELLA LIQUIDAZIONE DI QUALSIASI SOMMA A TITOLO DI RIVALUTAZIONE MONETARIA E DI INTERESSI - RICONOSCIUTA INCIDENZA SULLA TUTELA PREVIDENZIALE COSTITUZIONALMENTE GARANTITA - ILLEGITTIMITA' 'IN PARTE QUA' - CONSEGUENZE - APPLICABILITA' NELL'IMMEDIATO, RIGUARDO ALLA MISURA DEGLI ACCESSORI E ALL'EVENTUALE CUMULO TRA INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA, DELLE REGOLE PREVISTE, IN GENERALE, PER GLI ALTRI CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE - FACOLTA' DEL LEGISLATORE, TUTTAVIA, DI ADOTTARE, IN BASE ALLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI IN QUESTIONE, UNA DIVERSA DISCIPLINA.

Testo
Per violazione dell'art. 38 Cost., l'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del d.l. 21 ottobre 1996, n. 535 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647), nella parte in cui, stabilendo che le competenze spettanti ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali per trattamento di fine rapporto e a titolo di indennita' contrattuali, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari, esclude, in caso di ritardo ingiustificato, la liquidazione di qualsiasi somma a titolo di rivalutazione e di interessi, deve essere dichiarato illegittimo. Premesso che con la norma denunciata, nel contesto dei previsti interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo, si e' inteso agevolare il volontario pensionamento anticipato di lavoratori appartenenti a categorie e qualifiche eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione, mediante la attribuzione di incentivi, consistenti in un aumento figurativo dell'anzianita' contributiva, ed assicurando la corresponsione, da parte del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, del complessivo trattamento di fine rapporto, in precedenza dovuto esclusivamente dal datore di lavoro, e che la proposta questione non pone in discussione la natura ed i criteri di commisurazione del trattamento di fine rapporto e delle indennita' contrattuali, ma investe solamente la esclusione del pagamento di accessori (interessi e rivalutazione monetaria) in relazione alla mancata previsione di qualsiasi termine per la corresponsione del trattamento dovuto - in deroga alla regola, comune al sistema previdenziale (art. 47, quarto comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in relazione all'art. 1219, secondo comma, numero 2, cod. civ.) che fa decorrere interessi e rivalutazione monetaria, sulle somme che risultino poi dovute, dopo 120 giorni dalla presentazione della domanda, se l'ente tenuto al pagamento non si sia pronunciato, o dalla data del provvedimento di reiezione della istanza - deve infatti riconoscersi che la esclusione - cosi' disposta - di ogni prestazione accessoria, altrimenti dovuta, in caso di ingiustificato ritardo nella liquidazione delle prestazioni previdenziali, facendo dipendere i tempi dell'adempimento dalla organizzazione, se non dalla assoluta discrezionalita', del Fondo erogante, incide sulla garanzia di tempestivita' nella erogazione delle prestazioni, destinata a rendere effettiva ed efficace la tutela previdenziale assicurata dal precetto costituzionale. Di conseguenza, venendo meno, con la adottata pronuncia di illegittimita' costituzionale, la disposizione impugnata, si riespande la disciplina desumibile dai principi comuni al sistema previdenziale e, decorso il termine a partire dal quale il ritardo risulta ingiustificato, valgono, per la misura degli accessori e per l'eventuale cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, le regole previste per gli altri crediti della medesima natura, rimanendo peraltro integra la facolta' del legislatore di adottare, nell'esercizio della discrezionalita' che gli e' propria, una diversa disciplina raccordata agli specifici elementi e caratteristiche delle prestazioni previdenziali in questione. - V. S. n. 151/1991. V. anche la precedente massima C. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte