Sentenza 328/1999 (ECLI:IT:COST:1999:328)
Massima numero 24820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 20/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:  24821


Titolo
SENT. 328/99 A. PROCESSO CIVILE - PRINCIPIO DI PARITA' DELLE PARTI - INDEROGABILITA' - FONDAMENTO COSTITUZIONALE - APPLICABILITA' NELLA FASE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE, DI NATURA SOSTANZIALMENTE CONTENZIOSA, INTRODOTTA DALL'ISTANZA DI FALLIMENTO.

Testo
Il principio sancito dall'art. 3, primo comma, Cost., posto in correlazione con quello di cui all'art. 24 Cost., implica necessariamente, nel processo civile, la piena eguaglianza delle parti dinanzi al giudice ed impone al legislatore di disciplinare la distribuzione di poteri, doveri ed oneri processuali secondo criteri di pieno equilibrio. Tale principio non puo' non valere anche riguardo al procedimento, di natura sostanzialmente contenziosa, introdotto dal ricorso del creditore per la dichiarazione di fallimento, essendo indubbia la contrapposizione di posizione ed interesse tra il creditore istante ed il debitore che resiste all'istanza di fallimento. - Sull'enunciato principio di parita', v. S. n. 253/1994. Sull'applicabilita' dello stesso nel procedimento introdotto dall'istanza di fallimento, v., in particolare, Cassazione, 20 novembre 1996, n. 10180. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte