Sentenza 328/1999 (ECLI:IT:COST:1999:328)
Massima numero 24821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 20/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:  24820


Titolo
SENT. 328/99 B. FALLIMENTO - PROCEDURA - FASE INTRODOTTA CON IL RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - RIGETTO DEL RICORSO CON DECRETO DEL TRIBUNALE - FACOLTA' DI RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO PREVISTA SOLO PER IL CREDITORE ISTANTE E NON, INVECE, PER IL DEBITORE, NEPPURE IN RELAZIONE ALLE DOMANDE DALLO STESSO PROPOSTE (NELLA SPECIE, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE O PER RISARCIMENTO DI DANNI) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DELLE PARTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., deve essere dichiarato illegittimo l'art. 22, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande eventualmente proposte dallo stesso debitore. Il provvedimento di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento puo' infatti abbracciare anche la statuizione, conseguenziale a detto rigetto, su tali domande (nella specie: di condanna al rimborso delle spese o al risarcimento del danno per responsabilita' processuale aggravata), ed e' appunto in relazione a tale piu' ampio contenuto che il precludere al debitore la legittimazione al reclamo accordandola, invece, al creditore, viene a determinare un evidente quanto ingiustificato squilibrio tra le parti in causa, non consentito dal principio di "parita' delle armi". - V. la precedente massima A. Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge fallimentare, nella parte in cui negava al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del tribunale di rigetto dell'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile, S. n. 127/1975. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte