Sentenza 329/1999 (ECLI:IT:COST:1999:329)
Massima numero 24854
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
14/07/1999; Decisione del
14/07/1999
Deposito del 20/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Titolo
SENT. 329/99 A. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATI, RISPETTIVAMENTE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI CONFRONTI DEL TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA E DI GIUDICE ISTRUTTORE DEL MEDESIMO, IN RELAZIONE ALLE ORDINANZE, DI PROSECUZIONE DEL PROCESSO E DI ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA, EMESSE NEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DI DANNI PROMOSSO, DAL PROF. ACHILLE BONITO OLIVA, PER DICHIARAZIONI, RESE IN UN'INTERVISTA, DI ASSERITO CONTENUTO DIFFAMATORIO, CONTRO IL DEPUTATO VITTORIO SGARBI, NONOSTANTE LA INTERVENUTA DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI CON CUI TALI DICHIARAZIONI ERANO STATE RITENUTE, EX ART. 68, PRIMO COMMA, COST., INSINDACABILI, E DAL TRIBUNALE DI FERRARA, NEI CONFRONTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, IN RELAZIONE A TALE DELIBERAZIONE - RIUNIONE DEI GIUDIZI - RIBADITA SUSSISTENZA, A CONFERMA DELLE DECISIONI GIA' ADOTTATE CON LE ORDINANZE PRONUNCIATE IN SEDE DI PRIMA DELIBAZIONE, DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI RICHIESTI PER L'AMMISSIBILITA' DEI CONFLITTI.
SENT. 329/99 A. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATI, RISPETTIVAMENTE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI CONFRONTI DEL TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA E DI GIUDICE ISTRUTTORE DEL MEDESIMO, IN RELAZIONE ALLE ORDINANZE, DI PROSECUZIONE DEL PROCESSO E DI ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA, EMESSE NEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DI DANNI PROMOSSO, DAL PROF. ACHILLE BONITO OLIVA, PER DICHIARAZIONI, RESE IN UN'INTERVISTA, DI ASSERITO CONTENUTO DIFFAMATORIO, CONTRO IL DEPUTATO VITTORIO SGARBI, NONOSTANTE LA INTERVENUTA DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI CON CUI TALI DICHIARAZIONI ERANO STATE RITENUTE, EX ART. 68, PRIMO COMMA, COST., INSINDACABILI, E DAL TRIBUNALE DI FERRARA, NEI CONFRONTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, IN RELAZIONE A TALE DELIBERAZIONE - RIUNIONE DEI GIUDIZI - RIBADITA SUSSISTENZA, A CONFERMA DELLE DECISIONI GIA' ADOTTATE CON LE ORDINANZE PRONUNCIATE IN SEDE DI PRIMA DELIBAZIONE, DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI RICHIESTI PER L'AMMISSIBILITA' DEI CONFLITTI.
Testo
A conferma delle decisioni adottate, in sede di prima e sommaria delibazione, con le ordinanze nn. 177 e 407 del 1998, nei giudizi riuniti sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati, in un primo tempo, dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e di giudice istruttore del medesimo, in relazione alle ordinanze - emesse nel corso del giudizio per risarcimento di danni promosso dal Prof. Achille Bonito Oliva contro il deputato Vittorio Sgarbi per dichiarazioni, di contenuto asseritamente diffamatorio, rese in un'intervista - con le quali si e' disposta la prosecuzione del processo, e, rispettivamente, l'assunzione di mezzi di prova, nonostante la deliberazione della Camera dei deputati, in data 14 settembre 1995, con la quale tali dichiarazioni erano state ritenute coperte, 'ex' art. 68, primo comma, Cost., da immunita' parlamentare, e, successivamente, dal Tribunale di Ferrara, in relazione a tale delibera, deve riconoscersi che, per entrambi i ricorsi, sussistono i previsti requisiti di ammissibilita'. Non v'ha dubbio, infatti, che, sotto il profilo soggettivo, la Camera dei deputati e' legittimata a sollevare il conflitto, in quanto organo competente, al pari del Senato, a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta, in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost., ed e' per il medesimo motivo legittimata a resistere nel conflitto sollevato dal Tribunale di Ferrara, e che, a loro volta, il Tribunale di Ferrara e il Giudice istruttore presso lo stesso Tribunale, sono legittimati, attivamente e passivamente, a proporre ricorso e a resistere nel conflitto sollevato dalla Camera, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali esercitate nel suddetto giudizio civile, e abilitati a svolgere tali funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita. Ed anche sotto il profilo oggettivo i conflitti sono ammissibili, in quanto la Camera dei deputati, da un lato, e il Tribunale di Ferrara e il giudice istruttore del medesimo Tribunale, dall'altro, lamentano la lesione di attribuzioni che assumono loro spettanti in base alla Costituzione, dato che, con opposte prospettazioni, in entrambi i conflitti i ricorrenti denunciano la menomazione delle rispettive sfere costituzionali di attribuzione, in relazione alla sindacabilita' 'ex' art. 68, primo comma, Cost., e, quindi, alla sottoponibilita' della condotta parlamentare, nei cui confronti pende azione risarcitoria, alla giurisdizione civile. - V., tra le tante, riguardo alla legittimazione, O. nn. 254/1998 e 177/1998, nonche' S. nn. 289/1998, 375/1997 e 265/1997, e riguardo al requisito della "materia di conflitto", S. nn. 379/1996, 129/1996, 443/1993 e 1150/1988. red.: S. Pomodoro
A conferma delle decisioni adottate, in sede di prima e sommaria delibazione, con le ordinanze nn. 177 e 407 del 1998, nei giudizi riuniti sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati, in un primo tempo, dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e di giudice istruttore del medesimo, in relazione alle ordinanze - emesse nel corso del giudizio per risarcimento di danni promosso dal Prof. Achille Bonito Oliva contro il deputato Vittorio Sgarbi per dichiarazioni, di contenuto asseritamente diffamatorio, rese in un'intervista - con le quali si e' disposta la prosecuzione del processo, e, rispettivamente, l'assunzione di mezzi di prova, nonostante la deliberazione della Camera dei deputati, in data 14 settembre 1995, con la quale tali dichiarazioni erano state ritenute coperte, 'ex' art. 68, primo comma, Cost., da immunita' parlamentare, e, successivamente, dal Tribunale di Ferrara, in relazione a tale delibera, deve riconoscersi che, per entrambi i ricorsi, sussistono i previsti requisiti di ammissibilita'. Non v'ha dubbio, infatti, che, sotto il profilo soggettivo, la Camera dei deputati e' legittimata a sollevare il conflitto, in quanto organo competente, al pari del Senato, a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta, in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost., ed e' per il medesimo motivo legittimata a resistere nel conflitto sollevato dal Tribunale di Ferrara, e che, a loro volta, il Tribunale di Ferrara e il Giudice istruttore presso lo stesso Tribunale, sono legittimati, attivamente e passivamente, a proporre ricorso e a resistere nel conflitto sollevato dalla Camera, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali esercitate nel suddetto giudizio civile, e abilitati a svolgere tali funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita. Ed anche sotto il profilo oggettivo i conflitti sono ammissibili, in quanto la Camera dei deputati, da un lato, e il Tribunale di Ferrara e il giudice istruttore del medesimo Tribunale, dall'altro, lamentano la lesione di attribuzioni che assumono loro spettanti in base alla Costituzione, dato che, con opposte prospettazioni, in entrambi i conflitti i ricorrenti denunciano la menomazione delle rispettive sfere costituzionali di attribuzione, in relazione alla sindacabilita' 'ex' art. 68, primo comma, Cost., e, quindi, alla sottoponibilita' della condotta parlamentare, nei cui confronti pende azione risarcitoria, alla giurisdizione civile. - V., tra le tante, riguardo alla legittimazione, O. nn. 254/1998 e 177/1998, nonche' S. nn. 289/1998, 375/1997 e 265/1997, e riguardo al requisito della "materia di conflitto", S. nn. 379/1996, 129/1996, 443/1993 e 1150/1988. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26