Sentenza 330/1999 (ECLI:IT:COST:1999:330)
Massima numero 25008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 20/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:  25009  25010


Titolo
SENT. 330/99 A. SANITA' PUBBLICA - MEDICI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE IN REGIME DI TEMPO PIENO SVOLGENTI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE 'EXTRA MOENIA' - RIDUZIONE DELL'INDENNITA' DI TEMPO PIENO - DEDOTTA SPROPORZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEI PREDETTI MEDICI RISPETTO ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO PRESTATO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 36 Cost. - dell'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce per i medici del Servizio sanitario nazionale in regime di tempo pieno che a decorrere dal 1^ gennaio 1996 la corresponsione dell'indennita' di tempo pieno e' sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo, per il personale dipendente che esercita l'attivita' libero professionale all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche. Non sussiste, infatti, la violazione del precetto costituzionale ipotizzata dai giudici rimettenti, in ragione del fatto che la norma impugnata imporrebbe alla sola categoria del personale medico <> che svolge attivita' libero-professionale 'extra moenia' la riduzione di una delle voci della retribuzione, stabilendo cosi' un trattamento economico peggiorativo, senza prevedere una proporzionale riduzione della prestazione lavorativa, atteso che l'art. 36, primo comma, Cost. - nel garantire al lavoratore una retribuzione che sia nella sua globalita' proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato - non impedisce, con cio', che si possa procedere a nuove valutazioni, anche con riduzione, come nella specie, della entita' di singole voci retributive; con la conseguenza che rientrano nella discrezionalita' del legislatore, fermo il limite della ragionevolezza, tanto la differenziazione del trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, quanto l'attribuzione in maniera uniforme di determinate componenti della retribuzione o di particolari indennita'.

- Cfr. S. nn. 15/1995, 164/1994 e 1/1986, nelle quali la Corte ha affermato che la riduzione di una singola componente della retribuzione del lavoratore non puo', da sola, violare la disposizione dell'art. 36 Cost..

- V., altresi', sul predetto parametro costituzionale, S. nn. 63/1998, 219/1998, 65/1997, 417/1996, 179/1996, 390/1995, 31/1986, 'ex plurimis'.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1994  n. 724  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte