Sentenza 330/1999 (ECLI:IT:COST:1999:330)
Massima numero 25009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 20/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:  25008  25010


Titolo
SENT. 330/99 B. SANITA' PUBBLICA - MEDICI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE IN REGIME DI TEMPO PIENO SVOLGENTI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE 'EXTRA MOENIA' - RIDUZIONE DELL'INDENNITA' DI TEMPO PIENO - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI MEDICI <> CHE ESERCITANO LA PREDETTA ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE 'INTRA MOENIA' - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - nella parte in cui stabilisce per i medici del Servizio sanitario nazionale in regime di tempo pieno che a decorrere dal 1^ gennaio 1996 la corresponsione dell'indennita' di tempo pieno e' sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo, per il personale dipendente che esercita l'attivita' libero professionale all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche -, in quanto, nel quadro di una evoluzione legislativa diretta a conferire maggiore efficienza, anche attraverso innovazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti, all'organizzazione della sanita' pubblica cosi' da renderla concorrenziale con quella privata, non solo non sembra irragionevole la previsione di limiti all'esercizio dell'attivita' libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale, ma si giustifica anche una diversa incidenza delle componenti retributive delle varie forme nelle quali tale attivita' si esplica in proporzione alla differente attitudine a realizzare gli obiettivi fissati dalla legge. Ne', in particolare, la lamentata riduzione dell'indennita' di tempo pieno viola i parametri costituzionali evocati, poiche' tale misura appare coerente con le finalita' legislative di incentivazione dell'attivita' intramuraria e congrua sul piano applicativo, avendo l'indennita' di tempo pieno - sulla quale detta riduzione appunto incide - anche la funzione di compensare i mancati proventi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' professionale extramuraria. E, d'altronde, la riduzione della predetta indennita' e' stata disposta con decorrenza differita nel tempo, nell'ambito di precise modalita' di opzione a favore dell'uno o dell'altro regime di lavoro, cosicche' la situazione in cui viene a trovarsi il medico <
> che espleta anche attivita' extramuraria e' del tutto peculiare, costituendo la conseguenza di una sua libera scelta; il che rappresenta un ulteriore profilo di non irragionevolezza della disposizione.

- Sui limiti all'esercizio dell'attivita' libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale, cfr., 'ex plurimis', . nn. 450/1994 e 214/1994. In particolare, riguardo alla peculiarita' della situazione in cui viene a trovarsi il medico <
> che espleta anche attivita' extramuraria, v, S. n. 457/1993.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1994  n. 724  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte