Ordinanza 331/1999 (ECLI:IT:COST:1999:331)
Massima numero 24962
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
14/07/1999; Decisione del
14/07/1999
Deposito del 20/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 331/99. GUARDIA DI FINANZA ED ARMA DEI CARABINIERI - SOTTUFFICIALI - ESTENSIONE AGLI STESSI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO RICONOSCIUTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CON LA QUALIFICA DI SOVRINTENDENTE CAPO - MANCATA PREVISIONE <> - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PERSONALE ADIBITO A FUNZIONI EQUIVALENTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36, 97 E 136 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 331/99. GUARDIA DI FINANZA ED ARMA DEI CARABINIERI - SOTTUFFICIALI - ESTENSIONE AGLI STESSI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO RICONOSCIUTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CON LA QUALIFICA DI SOVRINTENDENTE CAPO - MANCATA PREVISIONE <
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che la Corte ha precisato che il d.l. 7 gennaio 1992, n. 216 e' una tipica misura di perequazione del trattamento economico, che rientra nella discrezionalita' legislativa, e che esso e' andato oltre il semplice adeguamento alla statuizione di incostituzionalita' contenuta nella sentenza n. 277 del 1991, per la parte relativa alla mancata comparazione tra ispettori e sottufficiali dei carabinieri nella tabella <> allegata alla legge n. 121 del 1981; e considerato che il legislatore con una scelta precisa ha intenzionalmente voluto non solo colmare il vuoto di comparazione ed equiparazione per i sottufficiali dei carabinieri, ma anche procedere ulteriormente alla unificazione (completa a decorrere dal 1^ gennaio 1992) del trattamento economico di tutti i sottufficiali di polizia sia ad ordinamento militare che civile - le censure proposte dall'ordinanza di rimessione si riferiscono ad un periodo anteriore all'attuazione della delega legislativa e non destinato ad essere disciplinato dalla stessa, per cui non possono essere invocati i principi e i criteri direttivi fissati per l'esercizio della funzione legislativa ai sensi dell'art. 76 Cost., destinati ad operare rispetto ai decreti delegati. Peraltro, anche i profili relativi agli artt. 36 e 97 Cost., come genericamente invocati, sono manifestamente privi di fondamento perche' non sussiste un contrasto con dette disposizioni, attesi i livelli retributivi e la situazione transitoria organizzativa e funzionale dei ruoli dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.
- Cfr. S. nn. 63/1998, 465/1997, 65/1997, 455/1993, 277/1991, nonche' O. n. 151/1999.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che la Corte ha precisato che il d.l. 7 gennaio 1992, n. 216 e' una tipica misura di perequazione del trattamento economico, che rientra nella discrezionalita' legislativa, e che esso e' andato oltre il semplice adeguamento alla statuizione di incostituzionalita' contenuta nella sentenza n. 277 del 1991, per la parte relativa alla mancata comparazione tra ispettori e sottufficiali dei carabinieri nella tabella <
- Cfr. S. nn. 63/1998, 465/1997, 65/1997, 455/1993, 277/1991, nonche' O. n. 151/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/01/1992
n. 5
art. 1
co. 0
decreto-legge
07/01/1992
n. 5
art. 2
co. 0
decreto-legge
07/01/1992
n. 5
art. 3
co. 0
decreto-legge
07/01/1992
n. 5
art. 4
co. 0
legge
06/03/1992
n. 216
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte