Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Onere di individuare l'oggetto della questione e di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni di impugnazione (nel caso di specie: inammissibilità del ricorso avverso norma della Regione Veneto che dispone l'applicazione al personale dell'Istituto regionale per le ville venete di quanto disposto per il personale regionale in materia di trattamento accessorio, di fondo per la contrattazione integrativa, nonché di risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa). (Classif. 113003).
Anche nelle impugnazioni in via principale, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione proposta (con riferimento alla normativa che censura ed ai parametri che denuncia violati) e ha l'onere (da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni di impugnazione. (Precedente: S. 115/2021 - mass. 43928).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per genericità e difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 3 del 2021, nella parte in cui aggiunge il comma 3-ter all'art. 25 della legge reg. Veneto n. 63 del 1979, che dispone l'applicazione, al personale dell'Istituto regionale ville venete, a decorrere dal 1° gennaio 2020, della disciplina del limite al trattamento accessorio posta dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, come conv. Il ricorrente non ha chiarito né i motivi dell'asserita irragionevolezza della disposizione impugnata, né le ragioni per cui questa dovrebbe considerarsi lesiva del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione). (Precedente: S. 25/2021 - mass. 43610).