Ordinanza 336/1999 (ECLI:IT:COST:1999:336)
Massima numero 24964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 20/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 336/99. REATI E PENE - DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA NON SUPERIORE A SEI MESI - DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI LA SENTENZA E' DIVENUTA IRREVOCABILE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, poiche' - posto che l'istituto del differimento della esecuzione della pena in pendenza della domanda di grazia ha il suo fondamento nella giusta preoccupazione del legislatore che, nelle more dell'istruttoria della pratica di grazia, il condannato possa essere sottoposto alla esecuzione della pena prima che la sua istanza venga esaminata e decisa; e considerato che la previsione secondo la quale il differimento non puo' superare complessivamente sei mesi e' stata dettata dalla esigenza di impedire un differimento della esecuzione per tempo indeterminato - risulta priva di qualsiasi rilievo costituzionale la circostanza, prospettata dal giudice 'a quo', che il sistema delineato non terrebbe conto del diverso trattamento che di riflesso verrebbe ad essere riservato ai condannati i quali maturino, in tempi diversi, il proposito di avanzare domanda di grazia, essendo tale profilo, di mero fatto, naturale ed ineludibile conseguenza di qualsiasi istituto che configuri l'esercizio di determinate facolta' entro un dato termine.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n. 0  art. 147  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte