Ordinanza 337/1999 (ECLI:IT:COST:1999:337)
Massima numero 24965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 20/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 337/99. REATO IN GENERE - PRESCRIZIONE - TERMINI - DETERMINAZIONE CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL REATO CONTESTATO NEL MOMENTO DEL RINVIO A GIUDIZIO - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI, <> - IMPOSSIBILITA' PER LA CORTE DI PRONUNCIARE SENTENZE ADDITIVE 'IN MALAM PARTEM' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto la Corte ha costantemente affermato che il principio di legalita' preclude di pronunciare sentenze additive 'in malam partem' del tipo di quella richiesta dal rimettente, volte ad integrare la serie di atti che producono effetti interruttivi (o sospensivi) del corso della prescrizione.

- In tema di introduzione di una nuova ipotesi di sospensione, v. S. n. 114/1994.

- Riguardo all'introduzione di nuove ipotesi di interruzione, v. O. nn. 412/1998, 178/1997, 315/1996, 144/1994, 193/1993, 188/1993, 7/1990, 114/1983, 'ex multis'.

- Sull'effetto estintivo della prescrizione il quale trova ragione <>, cfr. S. nn. 202/1971 e 254/1985.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n. 0  art. 157  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n. 0  art. 6    co. 1  

legge  04/08/1955  n. 848  art. 6    co. 1