Ordinanza 340/1999 (ECLI:IT:COST:1999:340)
Massima numero 24977
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 20/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 340/99. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RICORSO PROPOSTO DAL GIUDICE DI PACE DI SCANDIANO, QUALE COORDINATORE DELL'UFFICIO, NEI CONFRONTI DEL GOVERNO IN RELAZIONE ALL'ART. 1. DEL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, NELLA PARTE IN CUI HA SOPPRESSO IL TERZO COMMA E L'ULTIMO COMMA, N. 2), DELL'ART. 7 COD. PROC. CIV., NEL TESTO SOSTITUITO DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 77, 101, 102 E 108 COST. - DIFETTO DEL REQUISITO SOGGETTIVO - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.

Testo
E' inammissibile, per carenza del requisito soggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice di pace di Scandiano, quale coordinatore dell'ufficio, nei confronti del Governo - in relazione all'art. 1 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in cui ha soppresso il terzo comma e l'ultimo comma, numero 2), dell'art. 7 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzioni del giudice di pace), per violazione degli artt. 24, 77, 101, 102 e 108 Cost. - con il quale il ricorrente lamenta che il Governo, con la modifica della competenza del giudice di pace introdotta nella forma del decreto-legge, avrebbe violato una <> spettante in materia al potere legislativo. Infatti, posto che, sotto il profilo soggettivo, i singoli organi giurisdizionali sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui sono espressione ed alla loro competenza a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono, ma limitatamente all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, assistita da garanzia costituzionale; nel caso di specie il giudice di pace ricorrente e' manifestamente privo della legittimazione attiva, in quanto agisce quale <> dell'ufficio, secondo il disposto dell'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 373, e non nell'esercizio di funzioni giurisdizionali.

- Cfr. O. nn. 87/1978 e 244/1999.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 7  co. 

decreto-legge  18/10/1995  n. 432  art.   co. 

legge  20/12/1995  n. 534  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte