Sentenza 341/1999 (ECLI:IT:COST:1999:341)
Massima numero 24861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:  24862


Titolo
SENT. 341/99 A. PROCESSO PENALE - DIRITTI DELL'IMPUTATO - AUTODIFESA - ATTIVITA' IN CUI SI ESPLICA - FASI DEL PROCESSO, DALL'ISTRUTTORIA AL DIBATTIMENTO, AFFIDATE DALL'ORDINAMENTO AL PRINCIPIO DELL'ORALITA' - ESIGENZA DI PARTICOLARI GARANZIE.

Testo
Come la Corte costituzionale ha costantemente affermato, la peculiare natura del processo penale e degli interessi in esso coinvolti richiede la possibilita' della diretta e personale partecipazione dell'imputato, onde l'autodifesa - che ha riguardo a quel complesso di attivita' mediante le quali l'imputato e' posto in grado di influire sullo sviluppo dialettico del processo - costituisce diritto primario dell'imputato, immanente a tutto l'"iter" processuale, dalla fase istruttoria a quella del giudizio. La garanzia costituzionale del diritto di difesa comprende dunque - come anche si e' precisato - la effettiva possibilita' che la partecipazione personale dell'imputato al procedimento avvenga in modo consapevole, specialmente nelle fasi che l'ordinamento affida al principio dell'oralita': il che comporta la possibilita' effettiva sia di percepire, comprendendone il significato linguistico, le espressioni orali dell'autorita' procedente e degli altri protagonisti del procedimento, sia di esprimersi a sua volta in modo da essere percepito e compreso. - S. nn. 99/1975, 205/1971, 186/1973, 9/1982 e, da ultimo, S. n. 10/1993. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte