Sentenza 71/2022 (ECLI:IT:COST:2022:71)
Massima numero 44791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
25/01/2022; Decisione del
25/01/2022
Deposito del 15/03/2022; Pubblicazione in G. U. 16/03/2022
Titolo
Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione Veneto - Personale dell'Istituto regionale per le ville venete (IRVV) - Applicazione della disciplina statale relativa al limite del trattamento accessorio per il personale delle pubbliche amministrazioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di quella concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 131009).
Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione Veneto - Personale dell'Istituto regionale per le ville venete (IRVV) - Applicazione della disciplina statale relativa al limite del trattamento accessorio per il personale delle pubbliche amministrazioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di quella concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 131009).
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 3 del 2021, nella parte in cui aggiunge il comma 3-ter all'art. 25 della legge reg. Veneto n. 63 del 1979, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al personale dell'Istituto regionale ville venete (IRVV) si applica la disciplina del limite al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni posta dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, come conv. L'ambito applicativo di quest'ultimo - norma di applicazione del principio di coordinamento della finanza pubblica posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 - non può ritenersi limitato al solo personale delle Regioni, in quanto il medesimo art. 23, comma 2, che ne delimita la portata fa riferimento al personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel quale rientrano gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, compreso l'IRVV.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 3 del 2021, nella parte in cui aggiunge il comma 3-ter all'art. 25 della legge reg. Veneto n. 63 del 1979, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al personale dell'Istituto regionale ville venete (IRVV) si applica la disciplina del limite al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni posta dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, come conv. L'ambito applicativo di quest'ultimo - norma di applicazione del principio di coordinamento della finanza pubblica posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 - non può ritenersi limitato al solo personale delle Regioni, in quanto il medesimo art. 23, comma 2, che ne delimita la portata fa riferimento al personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel quale rientrano gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, compreso l'IRVV.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
10/02/2021
n. 3
art. 1
co.
legge della Regione Veneto
24/08/1979
n. 63
art. 25
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte