Sentenza 342/1999 (ECLI:IT:COST:1999:342)
Massima numero 25005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:  25006  25007


Titolo
SENT. 342/99 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - PARTECIPAZIONE A DISTANZA, MEDIANTE UN APPOSITO SISTEMA DI COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO, DELL'IMPUTATO DETENUTO SOTTOPOSTO AL REGIME DI CUI ALL'ART. 41-'BIS' DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 1 e seguenti della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-'bis' dell'ordinamento penitenziario), i quali, nel prevedere la partecipazione a distanza degli imputati sottoposti al regime di cui all'art. 41-'bis' dell'ordinamento penitenziario, contrasterebbero, a parere dei giudici rimettenti, con l'art. 24 Cost., non potendosi ritenere garantito il diritto di difesa in tutti i casi in cui - come nella specie - il relativo esercizio e' reso <>. Infatti - posto che, in base alle disposizioni impugnate, la partecipazione al dibattimento di imputati di taluni gravi reati che si trovino in stato di detenzione carceraria avviene a distanza, mediante un apposito sistema di collegamento audiovisivo, qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, qualora il dibattimento sia di particolare complessita' e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero qualora - come nel caso in esame - si tratti di detenuto nei cui confronti sia stata disposta, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, la sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento a norma dell'art. 41-'bis', comma 2, dell'ordinamento penitenziario; e che, in tali ipotesi, cio' che occorre, sul piano costituzionale, e' che sia garantita l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione - nessun effetto distorsivo puo' nella fattispecie ritenersi direttamente riconducibile alle disposizioni oggetto di impugnativa, poiche' le stesse, lungi dal limitarsi a delineare i mezzi processuali o tecnici <>, hanno tracciato un esauriente sistema di <>, che si presenta in linea con il livello minimo di garanzie che devono cautelare il diritto dell'imputato di <>, e quindi di difendersi, per tutta la durata del dibattimento. Atteso anche che detto sistema e' ovviamente preservato dal potere-dovere del giudice del dibattimento di effettuare il necessario controllo circa l'impiego di strumenti e di modalita' tecniche attraverso le quali si perviene a quel livello di effettivita' partecipativa che il legislatore ha inteso doverosamente garantire, e di assicurare comunque la piena esplicazione della difesa anche con la presenza dell'imputato in aula, quando in concreto quella finalita' non sia altrimenti raggiungibile per inadeguatezza del mezzo tecnico. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte