Sentenza 342/1999 (ECLI:IT:COST:1999:342)
Massima numero 25007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
14/07/1999; Decisione del
14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Titolo
SENT. 342/99 C. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - PARTECIPAZIONE A DISTANZA, MEDIANTE UN APPOSITO SISTEMA DI COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO, DELL'IMPUTATO DETENUTO SOTTOPOSTO AL REGIME DI CUI ALL'ART. 41-'BIS' DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO - RITENUTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEGLI IMPUTATI, NONCHE' LESIONE DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 342/99 C. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - PARTECIPAZIONE A DISTANZA, MEDIANTE UN APPOSITO SISTEMA DI COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO, DELL'IMPUTATO DETENUTO SOTTOPOSTO AL REGIME DI CUI ALL'ART. 41-'BIS' DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO - RITENUTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEGLI IMPUTATI, NONCHE' LESIONE DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost. - degli artt. 1 e seguenti della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-'bis' dell'ordinamento penitenziario) - i quali, nel prevedere la partecipazione a distanza degli imputati sottoposti al regime di cui all'art. 41-'bis' dell'ordinamento penitenziario, introdurrebbero, a parere dei giudici rimettenti, una disparita' di trattamento tra imputati a seconda della contestazione elevata, compromettendo al tempo stesso la presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 Cost. -, in quanto le peculiarita' che caratterizzano la sottoposizione all'eccezionale regime di cui all'art. 41-'bis' citato, secondo la configurazione ed i limiti ad esso impressi dalla giurisprudenza della Corte, e le specifiche connotazioni che qualificano i procedimenti per i quali la normativa impugnata trova applicazione, da un lato giustificano adeguatamente la particolarita' della disciplina e, dall'altro, impediscono di ritenere vulnerata la presunzione di non colpevolezza. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost. - degli artt. 1 e seguenti della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-'bis' dell'ordinamento penitenziario) - i quali, nel prevedere la partecipazione a distanza degli imputati sottoposti al regime di cui all'art. 41-'bis' dell'ordinamento penitenziario, introdurrebbero, a parere dei giudici rimettenti, una disparita' di trattamento tra imputati a seconda della contestazione elevata, compromettendo al tempo stesso la presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 Cost. -, in quanto le peculiarita' che caratterizzano la sottoposizione all'eccezionale regime di cui all'art. 41-'bis' citato, secondo la configurazione ed i limiti ad esso impressi dalla giurisprudenza della Corte, e le specifiche connotazioni che qualificano i procedimenti per i quali la normativa impugnata trova applicazione, da un lato giustificano adeguatamente la particolarita' della disciplina e, dall'altro, impediscono di ritenere vulnerata la presunzione di non colpevolezza. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte