Sentenza 343/1999 (ECLI:IT:COST:1999:343)
Massima numero 24978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
14/07/1999; Decisione del
14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 343/99. ISTRUZIONE PUBBLICA - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - AMMISSIONE AI CONCORSI, PER SOLI TITOLI, DI ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE - REQUISITI - NECESSITA' DI UN SERVIZIO PRESTATO NEGLI ISTITUTI E SCUOLE STATALI PER INSEGNAMENTI CORRISPONDENTI A POSTI DI RUOLO, SVOLTI SULLA BASE DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L'ACCESSO AI RUOLI - POSSIBILITA' PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE DI PARTECIPARE ALLE SESSIONI DI ABILITAZIONE ED AI CONCORSI RISERVATI - ESCLUSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, NONCHE' DI QUELLO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 343/99. ISTRUZIONE PUBBLICA - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - AMMISSIONE AI CONCORSI, PER SOLI TITOLI, DI ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE - REQUISITI - NECESSITA' DI UN SERVIZIO PRESTATO NEGLI ISTITUTI E SCUOLE STATALI PER INSEGNAMENTI CORRISPONDENTI A POSTI DI RUOLO, SVOLTI SULLA BASE DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L'ACCESSO AI RUOLI - POSSIBILITA' PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE DI PARTECIPARE ALLE SESSIONI DI ABILITAZIONE ED AI CONCORSI RISERVATI - ESCLUSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, NONCHE' DI QUELLO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost., degli artt. 2 e 11 del d.l. 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola) - convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, i quali, a parere del giudice rimettente - richiedendo, tra i requisiti per essere ammessi ai concorsi, per soli titoli, di accesso ai ruoli del personale docente e per partecipare ad una sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, un servizio prestato negli istituti e scuole statali per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonche' per insegnamenti relativi a classi di concorso - non consentirebbero agli insegnanti di religione di partecipare alle sessioni di abilitazione ed ai concorsi riservati, giacche' l'insegnamento da essi prestato non e' compreso tra quelli relativi a classi di concorso. Premesso, infatti, che il meccanismo preordinato dal legislatore si basa sullo stretto collegamento tra titolo di studio posseduto, servizio di insegnamento prestato e superamento di prove di esame, sempre nel contesto del medesimo ambito disciplinare; che l'insegnamento non costituisce pertanto una generica e comune esperienza didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione professionale per impartire l'insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si intende accedere; e che anche l'apertura interpretativa, effettuata da una parte della giurisprudenza amministrativa nel senso di non precludere l'ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione pure se l'insegnamento sia stato prestato per una classe di concorso diversa da quella per la quale si sia chiesto di partecipare, ha comunque riguardo a classi di concorso affini - per le quali lo stesso titolo di studio, in base al quale si e' prestato il servizio, da' accesso ad entrambe le classi considerate, sicche' l'insegnamento basato su quel titolo consente di maturare una esperienza didattica specifica, ma comune alle classi stesse - deve considerarsi che diversa e', viceversa, la situazione degli insegnanti di religione, il cui servizio e' prestato sulla base di specifici profili di qualificazione professionale, i quali, di per se', non costituiscono titolo di accesso ad alcun altro, neppure affine, insegnamento. Risulta, pertanto, esclusa la discriminazione ipotizzata dall'ordinanza di rimessione o la irragionevolezza, prospettata anche in correlazione al principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost., degli artt. 2 e 11 del d.l. 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola) - convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, i quali, a parere del giudice rimettente - richiedendo, tra i requisiti per essere ammessi ai concorsi, per soli titoli, di accesso ai ruoli del personale docente e per partecipare ad una sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, un servizio prestato negli istituti e scuole statali per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonche' per insegnamenti relativi a classi di concorso - non consentirebbero agli insegnanti di religione di partecipare alle sessioni di abilitazione ed ai concorsi riservati, giacche' l'insegnamento da essi prestato non e' compreso tra quelli relativi a classi di concorso. Premesso, infatti, che il meccanismo preordinato dal legislatore si basa sullo stretto collegamento tra titolo di studio posseduto, servizio di insegnamento prestato e superamento di prove di esame, sempre nel contesto del medesimo ambito disciplinare; che l'insegnamento non costituisce pertanto una generica e comune esperienza didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione professionale per impartire l'insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si intende accedere; e che anche l'apertura interpretativa, effettuata da una parte della giurisprudenza amministrativa nel senso di non precludere l'ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione pure se l'insegnamento sia stato prestato per una classe di concorso diversa da quella per la quale si sia chiesto di partecipare, ha comunque riguardo a classi di concorso affini - per le quali lo stesso titolo di studio, in base al quale si e' prestato il servizio, da' accesso ad entrambe le classi considerate, sicche' l'insegnamento basato su quel titolo consente di maturare una esperienza didattica specifica, ma comune alle classi stesse - deve considerarsi che diversa e', viceversa, la situazione degli insegnanti di religione, il cui servizio e' prestato sulla base di specifici profili di qualificazione professionale, i quali, di per se', non costituiscono titolo di accesso ad alcun altro, neppure affine, insegnamento. Risulta, pertanto, esclusa la discriminazione ipotizzata dall'ordinanza di rimessione o la irragionevolezza, prospettata anche in correlazione al principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/11/1989
n. 357
art. 2
co. 0
decreto-legge
06/11/1989
n. 357
art. 11
co. 0
legge
27/12/1989
n. 417
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte