Sentenza 344/1999 (ECLI:IT:COST:1999:344)
Massima numero 24992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:  24993


Titolo
SENT. 344/99 A. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN IMPIEGATO - INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA PRECEDENTEMENTE RIVESTITA CON UNA ANZIANITA' DECORRENTE DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI RIAMMISSIONE - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO RISERVATO AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA - IMPOSSIBILITA' DI COMPARARE LE SITUAZIONI DISCIPLINATE DALLE NORME POSTE A RAFFRONTO PER LA LORO SOSTANZIALE DISOMOGENEITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 59, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), nella parte in cui rinvia, per i dipendenti delle unita' sanitarie locali, all'art. 132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale - prevedendo che l'impiegato riammesso in servizio, ancorche' inquadrato nella qualifica precedentemente rivestita, anziche' nella qualifica iniziale di coloro che accedono per la prima volta all'impiego, abbia pero' una anzianita', nella suddetta qualifica, decorrente dalla data del provvedimento di riammissione - attuerebbe, secondo il giudice 'a quo', una ingiustificata disparita' rispetto al trattamento riservato al personale docente della scuola dall'art. 115 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, che, nella medesima situazione, dispone, invece, la riammissione del dipendente nella posizione giuridica ed economica occupata all'atto della cessazione del rapporto di servizio. Premesso, infatti, che in materia di inquadramento ed articolazione delle carriere del pubblico impiego, il legislatore gode di un'ampia discrezionalita', censurabile solo per arbitrarieta' o per irragionevolezza, tali da ledere il principio del buon andamento della pubblica amministrazione o da determinare discriminazioni tra soggetti interessati; e che la norma dell'art. 115, terzo comma, del d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella contenuta nell'art. 132 citato, non puo' fungere da idoneo 'tertium comparationis', tanto piu' in riferimento ad una disposizione generale applicabile a tutti gli impiegati civili dello Stato; le situazioni disciplinate dalle norme poste a raffronto non sono comparabili per la loro sostanziale disomogeneita', non derivandone cosi' alcuna lesione neppure sul piano dell'adeguatezza del trattamento. Ed invero e' costante l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale, secondo cui le norme speciali, singolari o comunque derogatorie di principi generali non possono costituire utile elemento di comparazione alla stregua del principio di eguaglianza. - Sulla "specifica progressione di carriera del personale della scuola", v., tra le molte, S. n. 228/1976. - Sulla discrezionalita' del legislatore in materia di inquadramento ed articolazione delle carriere del pubblico impiego, cfr. S. nn. 217/1997, 174/1997, 127/1996, 'ex plurimis'. - Sulla impossibilita' per le norme speciali, singolari o comunque derogatorie di principi generali di costituire utile elemento di comparazione alla stregua del principio di eguaglianza, v., pure, S. nn. 402/1996, 295/1995 e 201/1995. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte