Sentenza 344/1999 (ECLI:IT:COST:1999:344)
Massima numero 24993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
14/07/1999; Decisione del
14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
24992
Titolo
SENT. 344/99 B. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN IMPIEGATO - INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA IN PRECEDENZA RIVESTITA CON UNA ANZIANITA' DECORRENTE DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI RIAMMISSIONE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A CHI ACCEDE ALL'IMPIEGO PER LA PRIMA VOLTA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 344/99 B. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN IMPIEGATO - INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA IN PRECEDENZA RIVESTITA CON UNA ANZIANITA' DECORRENTE DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI RIAMMISSIONE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A CHI ACCEDE ALL'IMPIEGO PER LA PRIMA VOLTA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 59, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), nella parte in cui rinvia, per i dipendenti delle unita' sanitarie locali, all'art. 132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale prevede che l'impiegato riammesso in servizio, ancorche' inquadrato nella qualifica precedentemente rivestita, anziche' nella qualifica iniziale di coloro che accedono per la prima volta all'impiego, abbia pero' un'anzianita', nella suddetta qualifica, decorrente dalla data del provvedimento di riammissione. Invero, premesso che, a parere del giudice rimettente, la normativa denunciata porrebbe in essere una ingiustificata disparita' di trattamento tra chi viene riammesso nella qualifica iniziale e chi accede all'impiego per la prima volta, il quale, in base all'art. 24 del medesimo d.P.R. n. 761 del 1979, puo' ottenere, ai fini dell'inquadramento, il riconoscimento dell'anzianita' di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale maturate presso le amministrazioni di provenienza; le situazioni poste a raffronto non sono omogenee e non sussiste quindi lesione del principio della parita' di trattamento, poiche', nella seconda ipotesi, non sussiste interruzione del rapporto di impiego, ma vi e' continuita' del rapporto stesso, cosicche' il legislatore non e' tenuto a bilanciare l'esigenza di conferire adeguato rilievo alla capacita' professionale ed all'esperienza maturate attraverso il servizio pregresso con quella opposta di tutelare le posizioni giuridiche 'medio tempore' acquisite dagli altri impiegati, disponendo, in modo non irragionevole, la postergazione nel ruolo del dipendente riammesso in servizio. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 59, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), nella parte in cui rinvia, per i dipendenti delle unita' sanitarie locali, all'art. 132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale prevede che l'impiegato riammesso in servizio, ancorche' inquadrato nella qualifica precedentemente rivestita, anziche' nella qualifica iniziale di coloro che accedono per la prima volta all'impiego, abbia pero' un'anzianita', nella suddetta qualifica, decorrente dalla data del provvedimento di riammissione. Invero, premesso che, a parere del giudice rimettente, la normativa denunciata porrebbe in essere una ingiustificata disparita' di trattamento tra chi viene riammesso nella qualifica iniziale e chi accede all'impiego per la prima volta, il quale, in base all'art. 24 del medesimo d.P.R. n. 761 del 1979, puo' ottenere, ai fini dell'inquadramento, il riconoscimento dell'anzianita' di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale maturate presso le amministrazioni di provenienza; le situazioni poste a raffronto non sono omogenee e non sussiste quindi lesione del principio della parita' di trattamento, poiche', nella seconda ipotesi, non sussiste interruzione del rapporto di impiego, ma vi e' continuita' del rapporto stesso, cosicche' il legislatore non e' tenuto a bilanciare l'esigenza di conferire adeguato rilievo alla capacita' professionale ed all'esperienza maturate attraverso il servizio pregresso con quella opposta di tutelare le posizioni giuridiche 'medio tempore' acquisite dagli altri impiegati, disponendo, in modo non irragionevole, la postergazione nel ruolo del dipendente riammesso in servizio. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte