Sentenza 345/1999 (ECLI:IT:COST:1999:345)
Massima numero 24994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:  24996


Titolo
SENT. 345/99 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONFERIMENTO DEL TRATTAMENTO DIRETTO DI QUIESCENZA DA PARTE DELLE CASSE PER LE PENSIONI AI SANITARI GIA' COMPRESE NEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA - OBBLIGO DA PARTE DELL'INTERESSATO DI PRESENTARE DOMANDA NON OLTRE IL COMPIMENTO DEL SESSANTOTTESIMO ANNO DI ETA', OVVERO NON OLTRE DIECI ANNI DALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, SE TALE TERMINE E' PIU' FAVOREVOLE - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DELLA CATEGORIA DI DIPENDENTI PUBBLICI DI CUI SI TRATTA RISPETTO AI DIPENDENTI STATALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, primo e terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) - i quali prevedono, rispettivamente, che ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza da parte delle Casse pensioni gia' comprese negli Istituti di previdenza deve essere presentata domanda, da parte dell'interessato, non oltre il compimento del sessantottesimo anno di eta' ovvero non oltre dieci anni dalla cessazione dal servizio, se tale termine e' piu' favorevole; e che, se la domanda e' presentata oltre detto termine, il trattamento decorre dalla data di presentazione della domanda stessa -, in quanto non comporta violazione del principio di eguaglianza il solo fatto che, nel sistema previdenziale delle categorie interessate, a differenza di quello dei dipendenti statali, sia previsto l'onere della domanda per conseguire il trattamento di quiescenza. Infatti, la differenza in esame non e' priva di spiegazione sistematica, dal momento che per i dipendenti statali valeva fino alla istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la regola per cui era la stessa amministrazione di appartenenza del dipendente, e non un ente previdenziale da questa distinto, a provvedere d'ufficio alla liquidazione del trattamento pensionistico (artt. 154 e 157 del d.P.R. n. 1092 del 1973); al contrario, per i dipendenti il cui sistema pensionistico era amministrato dalle Casse pensioni, vigeva, e ancora vige, il sistema della domanda, come nel settore privato, in cui i trattamenti di quiescenza sono erogati dall'Istituto competente. Per la qual cosa, appare, sotto questo punto di vita, impropria la scelta, da parte del giudice 'a quo', del 'tertium comparationis', non riscontrandosi, in relazione a siffatto aspetto della disciplina, particolari ragioni di omogeneita' della categoria interessata rispetto a quella dei dipendenti statali, piuttosto che rispetto ad altre categorie di lavoratori. Peraltro, il fatto che all'onere della domanda si colleghi un termine di decadenza, decorso il quale si perde il diritto a percepire le quote del trattamento relative al periodo di tempo anteriore alla domanda stessa, e' frutto di una scelta discrezionale del legislatore coerente con il sistema prescelto, e giustificabile anche alla stregua di ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento. - Cfr. S. nn. 26/1980 e 454/1993, nelle quali la Corte ha affermato che <>, e che <>. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte