Sentenza 345/1999 (ECLI:IT:COST:1999:345)
Massima numero 24996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
14/07/1999; Decisione del
14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
24994
Titolo
SENT. 345/99 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONFERIMENTO DEL TRATTAMENTO DIRETTO DI QUIESCENZA DA PARTE DELLE CASSE PER LE PENSIONI AI SANITARI GIA' COMPRESE NEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA - OBBLIGO DA PARTE DELL'INTERESSATO DI PRESENTARE DOMANDA NON OLTRE IL COMPIMENTO DEL SESSANTOTTESIMO ANNO DI ETA', OVVERO NON OLTRE DIECI ANNI DALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, SE TALE TERMINE E' PIU' FAVOREVOLE - DEDOTTA <> NONCHE' DEL DIRITTO DEI LAVORATORI ALL'ASSICURAZIONE DI MEZZI ADEGUATI ALLE LORO ESIGENZE DI VITA IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA, INVALIDITA' E VECCHIAIA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 345/99 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONFERIMENTO DEL TRATTAMENTO DIRETTO DI QUIESCENZA DA PARTE DELLE CASSE PER LE PENSIONI AI SANITARI GIA' COMPRESE NEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA - OBBLIGO DA PARTE DELL'INTERESSATO DI PRESENTARE DOMANDA NON OLTRE IL COMPIMENTO DEL SESSANTOTTESIMO ANNO DI ETA', OVVERO NON OLTRE DIECI ANNI DALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, SE TALE TERMINE E' PIU' FAVOREVOLE - DEDOTTA <
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., dell'art. 13, primo e terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), i quali prevedono, rispettivamente, che ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza da parte delle Casse pensioni gia' comprese negli Istituti di previdenza deve essere presentata domanda, da parte dell'interessato, non oltre il compimento del sessantottesimo anno di eta' ovvero non oltre dieci anni dalla cessazione dal servizio, se tale termine e' piu' favorevole; e che, se la domanda e' presentata oltre detto termine, il trattamento decorre dalla data di presentazione della domanda stessa. Infatti, posto che il diritto a pensione - nonostante sia fondamentale, irrinunciabile ed imprescrittibile - puo' essere subordinato dalla legge ad adempimenti, non gravosi, dell'interessato, come e', appunto, la presentazione di una domanda; che, nella specie, il termine previsto dalla legge e' di dieci anni dalla cessazione dal servizio (ovvero, se piu' favorevole, coincidente con il compimento del sessantottesimo anno di eta'); e che, dunque, la mancata presentazione della domanda non puo' che essere dovuta, secondo una ragionevole presunzione, ad una scelta consapevole dell'interessato; <>, nella fattispecie, <>. D'altro canto, neppure il principio di proporzionalita' della pensione al lavoro prestato (nei limiti in cui esso possa essere riconosciuto nell'ambito del concreto sistema previdenziale), ne' quello di adeguatezza della stessa alle esigenze di vita del lavoratore possono dirsi violati per il fatto che, fino alla presentazione della domanda, la corresponsione della pensione rimane sospesa, poiche' tale conseguenza opera sul piano procedurale e non su quello sostanziale, <>. - Cfr. S. nn. 71/1993, 203/1985, 33/1977, 33/1974, 10/1970. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., dell'art. 13, primo e terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), i quali prevedono, rispettivamente, che ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza da parte delle Casse pensioni gia' comprese negli Istituti di previdenza deve essere presentata domanda, da parte dell'interessato, non oltre il compimento del sessantottesimo anno di eta' ovvero non oltre dieci anni dalla cessazione dal servizio, se tale termine e' piu' favorevole; e che, se la domanda e' presentata oltre detto termine, il trattamento decorre dalla data di presentazione della domanda stessa. Infatti, posto che il diritto a pensione - nonostante sia fondamentale, irrinunciabile ed imprescrittibile - puo' essere subordinato dalla legge ad adempimenti, non gravosi, dell'interessato, come e', appunto, la presentazione di una domanda; che, nella specie, il termine previsto dalla legge e' di dieci anni dalla cessazione dal servizio (ovvero, se piu' favorevole, coincidente con il compimento del sessantottesimo anno di eta'); e che, dunque, la mancata presentazione della domanda non puo' che essere dovuta, secondo una ragionevole presunzione, ad una scelta consapevole dell'interessato; <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte