Sentenza 346/1999 (ECLI:IT:COST:1999:346)
Massima numero 24842
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
14/07/1999; Decisione del
14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 346/99. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - REDDITI DERIVANTI DA OPERAZIONI SPECULATIVE - ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILE ABITATIVO EFFETTUATI ENTRO CINQUE ANNI (NELLA SPECIE: PER L'IMPOSSIBILITA' DI ADIBIRE LO STESSO AD ABITAZIONE PERSONALE, A CAUSA DELLE RIPETUTE PROROGHE DI SFRATTO OTTENUTE DALL'AFFITTUARIO) - PRESUNZIONE ASSOLUTA CIRCA IL FINE SPECULATIVO E CONSEGUENTE TASSAZIONE DELLA "PLUSVALENZA" CONSEGUITA - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA "CAPACITA' CONTRIBUTIVA" - RICHIAMO, IN PARTICOLARE, ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 131/1991 - INSUSSISTENZA DELLE VIOLAZIONI - NON FONDATEZZA.
SENT. 346/99. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - REDDITI DERIVANTI DA OPERAZIONI SPECULATIVE - ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILE ABITATIVO EFFETTUATI ENTRO CINQUE ANNI (NELLA SPECIE: PER L'IMPOSSIBILITA' DI ADIBIRE LO STESSO AD ABITAZIONE PERSONALE, A CAUSA DELLE RIPETUTE PROROGHE DI SFRATTO OTTENUTE DALL'AFFITTUARIO) - PRESUNZIONE ASSOLUTA CIRCA IL FINE SPECULATIVO E CONSEGUENTE TASSAZIONE DELLA "PLUSVALENZA" CONSEGUITA - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA "CAPACITA' CONTRIBUTIVA" - RICHIAMO, IN PARTICOLARE, ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 131/1991 - INSUSSISTENZA DELLE VIOLAZIONI - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 3, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), laddove dispone che si considerano fatti con fini speculativi l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati all'utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se il tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non e' superiore ai cinque anni, senza possibilita' alcuna di provare l'assenza dei fini stessi, anche nell'ipotesi (quale quella oggetto del giudizio 'a quo') in cui la mancata utilizzazione personale sia dovuta a fatto del terzo o a forza maggiore, sia perche' i fattori evolutivi della societa' (evocati dal giudice 'a quo') - quali "la composizione dei nuclei familiari, il loro reddito, la crescita o il calo demografico, i movimenti migratori, i tempi tecnici e burocratici necessari per costruire nuove abitazioni, i tassi di interesse dei mutui, la normativa sulle locazioni" - pur se suscettibili di influenzare in qualche misura il mercato immobiliare e le motivazioni stesse dell'acquisto di beni immobili, non sono tali da rendere irragionevole la scelta del legislatore di considerare speculativa, sulla base dell'"id quod plerumque accidit", l'operazione economica di chi acquista un immobile non destinato alla utilizzazione personale sua o dei familiari e lo rivende entro il successivo quinquennio; sia perche' l'assenza, nella tassazione delle plusvalenze, di correttivi della svalutazione monetaria, idonei ad evitare di porre a base del calcolo dell'IRPEF un reddito imponibile dovuto al fenomeno inflattivo (e, per cio' stesso, fittizio), non ridonda in violazione dell'art. 53 Cost., giacche' l'apprezzamento della incidenza nel campo tributario della svalutazione monetaria e' rimesso alla discrezionalita' del legislatore ed il principio di capacita' contributiva non puo' ritenersi violato per il solo fatto che una fluttuazione del valore della moneta abbia accresciuto l'incidenza fiscale di un tributo o abbia modificato gli effetti dell'applicazione di una imposta.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 3, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), laddove dispone che si considerano fatti con fini speculativi l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati all'utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se il tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non e' superiore ai cinque anni, senza possibilita' alcuna di provare l'assenza dei fini stessi, anche nell'ipotesi (quale quella oggetto del giudizio 'a quo') in cui la mancata utilizzazione personale sia dovuta a fatto del terzo o a forza maggiore, sia perche' i fattori evolutivi della societa' (evocati dal giudice 'a quo') - quali "la composizione dei nuclei familiari, il loro reddito, la crescita o il calo demografico, i movimenti migratori, i tempi tecnici e burocratici necessari per costruire nuove abitazioni, i tassi di interesse dei mutui, la normativa sulle locazioni" - pur se suscettibili di influenzare in qualche misura il mercato immobiliare e le motivazioni stesse dell'acquisto di beni immobili, non sono tali da rendere irragionevole la scelta del legislatore di considerare speculativa, sulla base dell'"id quod plerumque accidit", l'operazione economica di chi acquista un immobile non destinato alla utilizzazione personale sua o dei familiari e lo rivende entro il successivo quinquennio; sia perche' l'assenza, nella tassazione delle plusvalenze, di correttivi della svalutazione monetaria, idonei ad evitare di porre a base del calcolo dell'IRPEF un reddito imponibile dovuto al fenomeno inflattivo (e, per cio' stesso, fittizio), non ridonda in violazione dell'art. 53 Cost., giacche' l'apprezzamento della incidenza nel campo tributario della svalutazione monetaria e' rimesso alla discrezionalita' del legislatore ed il principio di capacita' contributiva non puo' ritenersi violato per il solo fatto che una fluttuazione del valore della moneta abbia accresciuto l'incidenza fiscale di un tributo o abbia modificato gli effetti dell'applicazione di una imposta.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 597
art. 76
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte