Sentenza 347/1999 (ECLI:IT:COST:1999:347)
Massima numero 24870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:  24869


Titolo
SENT. 347/99 B. AGRICOLTURA - REGIONE SICILIANA - CONSORZI DI BONIFICA - DISPOSIZIONE DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE, RIGUARDO AGLI ISTITUITI NUOVI ENTI, LA PROROGA FINO AL 1999 DELL'AUTORIZZAZIONE A DISPORRE NUOVE ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E LA ELEVAZIONE, A TAL FINE, DEL LIMITE DI SPESA PRECEDENTEMENTE FISSATO CON PREVISIONE DI UN ULTERIORE STANZIAMENTO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DAL COMMISSARIO DELLO STATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DI GIUDICATO COSTITUZIONALE FORMATOSI PER EFFETTO DI PRECEDENTE SENTENZA DI ILLEGITTIMITA' IN MATERIA - DENUNCIATA INOSSERVANZA, ALTRESI', DEI PRINCIPI DELLA PARITA' DI CONDIZIONI ALL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - IMPOSSIBILITA' DI IDENTIFICAZIONE TRA LA NORMA IMPUGNATA E QUELLE COLPITE DALLA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITA' - IMPOSSIBILITA', ALTRESI', CHE IN BASE ALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA SI PERVENGA, DI FATTO, SURRETTIZIAMENTE ALLA STABILIZZAZIONE, PAVENTATA DAL RICORRENTE, DEI RAPPORTI PRECARI IN ATTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 136, 3, 51 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 14 agosto 1997 (Interventi in favore dei consorzi di bonifica), il quale, nell'elevare, per l'anno 1997, a lire 6.500 milioni (capitolo 16008) il limite di spesa di lire 1.500 milioni, gia' fissato dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, dispone la proroga degli interventi previsti da quest'ultimo articolo sino al 31 dicembre 1999, precisando, inoltre, che gli oneri relativi, valutati in lire 1.500 milioni annui per gli anni 1998 e 1999, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 10001. Contrariamente a quanto si e' sostenuto dal ricorrente, infatti, e' da escludersi, anzitutto, che la disposizione impugnata riproduca ed ampli norme gia' ritenute illegittime dalla Corte con la sentenza n. 127 del 1996, giacche', mentre queste davano facolta' ai nuovi consorzi di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che, in forma di incarico di prestazione d'opera, avessero gia' svolto attivita' in favore dei soppressi enti consortili, l'ora impugnata disposizione dell'art. 1 configura un intervento legislativo del tutto diverso, volto principalmente a ridefinire gli stanziamenti per i contratti di lavoro a termine, la cui stipulazione risulta gia' consentita dall'art. 3 della legge n. 76 del 1995, si' da permettere, tra l'altro, una estensione degli interventi fino al 1990, e quindi, tra di esse, nessuna identificazione e' possibile. Cosi' come e' da escludere che con la norma ora denunciata si siano volute precostituire le condizioni per la stabile immissione, nelle strutture dei consorzi, di personale precario, prescindendo dalla preventiva verifica della necessita' di nuove assunzioni di personale e dall'espletamento di congrue procedure selettive, dovendo considerarsi che l'effettiva applicazione della norma rimane pur sempre subordinata al rispetto della rigorosa disciplina che, quanto a presupposti e durata dei contratti a termine, risulta dettata dalla legge statale 18 aprile 1962, n. 230, espressamente richiamata dal legislatore regionale, e che la paventata stabilizzazione di pregressi rapporti precari non sembra possa evincersi dalla consentita "proroga degli interventi" fino al 1999, - dovendosi tale locuzione riferire, ovviamente, non ai singoli rapporti in atto, bensi' all'utilizzo in se' dello strumento del contratto a termine - e dovendosi altresi' tener conto dell'ostacolo che la ipotizzata preordinazione della norma troverebbe comunque nella consolidata, e non certo favorevole, giurisprudenza di legittimita' basata sulla stessa normativa vigente nella Regione Siciliana in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso i consorzi di bonifica.

- V. S. n. 127/1996 (gia' citata nel testo).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  14/08/1997  n. 0  art. 1  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte