Sentenza 351/1999 (ECLI:IT:COST:1999:351)
Massima numero 24873
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:  24871  24872


Titolo
SENT. 351/99 C. SANITA' PUBBLICA - MISURE INTEGRATIVE PER LA SORVEGLIANZA PERMANENTE DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI DI ANIMALI ADOTTATE CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' - PREVISTA ATTIVAZIONE, AD OPERA DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, DI UNITA' LOCALI DI INTERVENTO "IN NUMERO COMMISURATO ALLE ESIGENZE E COMUNQUE ALMENO UNA PER TERRITORIO NAZIONALE", CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI TALI DATI ALLA UNITA' NAZIONALE OPERANTE IN BASE AL D.L. 8 AGOSTO 1996, N. 429 (CONV. IN LEGGE 21 OTTOBRE 1996, N. 532), INCARICATA, A SUA VOLTA, DI PROVVEDERE AL COORDINAMENTO E ALLA VERIFICA DELLE UNITA' LOCALI E ALL'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ALLE STESSE ASSEGNATO - AFFIDAMENTO ALLA UNITA' NAZIONALE, ALTRESI', DI COMPITI DI INFORMAZIONE DEGLI ALLEVATORI E DEGLI UTENTI E DI FORMAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DEI VETERINARI UFFICIALI E LIBERO-PROFESSIONISTI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO, NEI CONFRONTI DELLO STATO, DALLA REGIONE LOMBARDIA - LAMENTATA ESORBITANZA DALL'AMBITO DELLE COMPETENZE RISERVATE ALLO STATO IN MATERIA DI SANITA' VETERINARIA, CON CONSEGUENTE INCIDENZA SULLA SFERA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI RIGUARDO A ZOOTECNIA E SANITA' - ESCLUSIONE - FONDAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO NELLA NORMATIVA PRIMARIA, PRECEDENTE E SUCCESSIVA AD ESSO, IN TEMA DI PROFILASSI INTERNAZIONALE CONTRO EPIDEMIE ED EPIZOOZIE - SPETTANZA ALLO STATO, E PER ESSO AL MINISTRO DELLA SANITA', DEL POTERE ESERCITATO.

Testo
A decisione del conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro della sanita' in data 29 gennaio 1997, recante "Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali" e che, secondo la ricorrente, avrebbe esorbitato dall'ambito delle competenze riservate allo Stato in materia di sanita' veterinaria, deve dichiararsi che spetta allo Stato, e per esso al Ministro della sanita', determinare le suddette misure integrative, avvalendosi, nei sensi di cui in motivazione, degli Istituti zooprofilattici sperimentali. Contrariamente a quanto ha sostenuto al riguardo la Regione, infatti, il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito con modificazioni in legge 21 ottobre 1996, n. 532 (concernente il potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina) legittimava una azione ministeriale di organizzazione e coordinamento e di "impiego", sia di "unita' di crisi" sia di "centri nazionali di referenza" (necessariamente a iniziativa statale atteso il carattere della epidemia e la sua provenienza dall'estero) come quella esplicata attraverso l'impugnato provvedimento. E d'altra parte, anche con le piu' recenti norme che, dopo l'atto impugnato, hanno conferito ulteriori funzioni e compiti alle Regioni (legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 1, comma 3, lettera i), e comma 4, lettera c) sono stati mantenuti allo Stato sia i poteri attinenti alla profilassi internazionale, sia i compiti di rilievo internazionale per la tutela della salute, mentre, in sede di decreto delegato (d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 112, comma 3, lett. g) e art. 126) sono rimaste invariate, quanto a riparto di competenze tra Stato e Regioni, la sorveglianza e il controllo di epidemie ed epizoozie di dimensioni internazionali, restando confermata, pure per la profilassi internazionale, la competenza dello Stato. E del resto anche nella normativa precedente (artt. 6, lett. a), b) e u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833) in ordine alle funzioni amministrative concernenti la profilassi internazionale anche in materia veterinaria, nonche' agli interventi contro le epidemie e le epizoozie e' prevista una competenza statale. Per quanto riguarda, poi, in particolare, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, l'impugnato decreto e' esplicazione della preesistente facolta' dello Stato di avvalersene (d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270) trattandosi di strumenti tecnico-scientifici al servizio non soltanto delle Regioni, ma anche dello Stato, ed il cui utilizzo da parte dello Stato, essendo previsto specificamente in relazione ad un interesse unitario e nazionale, ben puo' essere oggetto di un intervento di attuazione settoriale, tale da non incidere - conformemente ai principi costituzionali - sulla organizzazione delle strutture regionali. Di conseguenza, alla luce di questi stessi principi, risultano prive di fondamento anche le censure mosse al contestato decreto ministeriale riguardo alla previsione di compiti di aggiornamento del personale e di formazione dei veterinari e di altri professionisti. - Riguardo agli Istituti zooprofilattici sperimentali v. S. n. 124/1994. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 4  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 27  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 30  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 31  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 66  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 70  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 71  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 77  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 6  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 7  

legge  23/08/1988  n. 400  art. 0  

legge  04/12/1993  n. 491  art. 1  

legge  15/03/1997  n. 59  art. 4  

decreto legislativo  04/06/1997  n. 143  art. 0