Sentenza 352/1999 (ECLI:IT:COST:1999:352)
Massima numero 24868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
14/07/1999; Decisione del
14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 352/99. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - REGIONE SICILIANA - DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA REGIONALE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AUTONOMIE LOCALI E PER I SETTORI DELL'INDUSTRIA E DEL TURISMO - RICONOSCIMENTO, CON EFFETTO RETROATTIVO, DI MAGGIORAZIONE DI COMPENSO AGLI ESPERTI NOMINATI DAI PRESIDENTI DELLE PROVINCE - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI DIPENDENTE DECADUTO DALL'IMPIEGO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A COOPERATIVE CHE ABBIANO REALIZZATO CENTRI DI APPROVVIGIONAMENTO COLLETTIVO - FIDEIUSSIONE REGIONALE, DI CARATTERE SOLIDALE, A GARANZIA DI TALI OPERAZIONI FINANZIARIE - EQUIPARAZIONE DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AZIENDE AUTONOME PER L'INCREMENTO TURISTICO A QUELLO DEL PERSONALE REGIONALE, CON DECORRENZA DALLA DATA DI ASSUNZIONE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DAL COMMISSARIO DELLO STATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COPERTURA FINANZIARIA DI NUOVE E MAGGIORI SPESE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, CON INCIDENZA SUL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROMULGAZIONE DELLA LEGGE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CON ESCLUSIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 352/99. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - REGIONE SICILIANA - DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA REGIONALE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AUTONOMIE LOCALI E PER I SETTORI DELL'INDUSTRIA E DEL TURISMO - RICONOSCIMENTO, CON EFFETTO RETROATTIVO, DI MAGGIORAZIONE DI COMPENSO AGLI ESPERTI NOMINATI DAI PRESIDENTI DELLE PROVINCE - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI DIPENDENTE DECADUTO DALL'IMPIEGO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A COOPERATIVE CHE ABBIANO REALIZZATO CENTRI DI APPROVVIGIONAMENTO COLLETTIVO - FIDEIUSSIONE REGIONALE, DI CARATTERE SOLIDALE, A GARANZIA DI TALI OPERAZIONI FINANZIARIE - EQUIPARAZIONE DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AZIENDE AUTONOME PER L'INCREMENTO TURISTICO A QUELLO DEL PERSONALE REGIONALE, CON DECORRENZA DALLA DATA DI ASSUNZIONE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DAL COMMISSARIO DELLO STATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COPERTURA FINANZIARIA DI NUOVE E MAGGIORI SPESE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, CON INCIDENZA SUL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROMULGAZIONE DELLA LEGGE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CON ESCLUSIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana riguardo ad alcune disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale il 5 settembre 1997 e recante "Modifiche ed integrazioni dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni con meno di diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO.. "Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e del turismo", e precisamente: a) in riferimento agli artt. 97 e 81, comma quarto, Cost., nei confronti dell'art. 7, nella parte in cui conferisce efficacia retroattiva alla maggiorazione, dalla stessa norma disposta, del compenso in favore degli esperti di nomina dei Presidenti delle Province regionali, nella misura prevista, per gli esperti nominati dai Sindaci, dall'art. 4 della legge regionale n. 38 del 1994; b) in riferimento agli artt. 97 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 10, che autorizza l'amministrazione regionale a riammettere in servizio, a far data dalla entrata in vigore della legge stessa, prescindendo dalla vacanza del posto, un ex assistente amministrativo della Presidenza della Regione Siciliana, che era stato dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lett. c), del testo unico degli impiegati civili dello Stato; c) in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost., nei confronti dell'art. 13, che riproduce i commi 3 e 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 36 del 1991, come modificato dall'art. 50 della legge regionale n. 15 del 1993, trasformando, al comma 4, la garanzia fideiussoria regionale sulle operazioni finanziarie poste in essere dagli istituti di credito in favore dei soci delle cooperative del settore turistico da sussidiaria in solidale, senza obbligo per il creditore di escutere previamente il debitore principale e infine: d), in riferimento agli artt. 97 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 14, che interpreta il combinato disposto dell'art. 47, ultimo comma, della legge regionale n. 33 del 1996, nel senso di estendere indiscriminatamente, con effetto retroattivo, anche ai dipendenti assunti presso le Aziende autonome per l'incremento turistico dopo l'entrata in vigore della legge n. 9 del 1986, il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La delibera legislativa sulla quale si appuntano gli espressi dubbi di costituzionalita' e' stata infatti promulgata dal Presidente della Giunta regionale, divenendo legge 16 ottobre 1997, n. 39, con omissione delle disposizioni censurate, il che preclude definitivamente la possibilita' che esse acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana riguardo ad alcune disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale il 5 settembre 1997 e recante "Modifiche ed integrazioni dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni con meno di diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO.. "Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e del turismo", e precisamente: a) in riferimento agli artt. 97 e 81, comma quarto, Cost., nei confronti dell'art. 7, nella parte in cui conferisce efficacia retroattiva alla maggiorazione, dalla stessa norma disposta, del compenso in favore degli esperti di nomina dei Presidenti delle Province regionali, nella misura prevista, per gli esperti nominati dai Sindaci, dall'art. 4 della legge regionale n. 38 del 1994; b) in riferimento agli artt. 97 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 10, che autorizza l'amministrazione regionale a riammettere in servizio, a far data dalla entrata in vigore della legge stessa, prescindendo dalla vacanza del posto, un ex assistente amministrativo della Presidenza della Regione Siciliana, che era stato dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lett. c), del testo unico degli impiegati civili dello Stato; c) in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost., nei confronti dell'art. 13, che riproduce i commi 3 e 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 36 del 1991, come modificato dall'art. 50 della legge regionale n. 15 del 1993, trasformando, al comma 4, la garanzia fideiussoria regionale sulle operazioni finanziarie poste in essere dagli istituti di credito in favore dei soci delle cooperative del settore turistico da sussidiaria in solidale, senza obbligo per il creditore di escutere previamente il debitore principale e infine: d), in riferimento agli artt. 97 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 14, che interpreta il combinato disposto dell'art. 47, ultimo comma, della legge regionale n. 33 del 1996, nel senso di estendere indiscriminatamente, con effetto retroattivo, anche ai dipendenti assunti presso le Aziende autonome per l'incremento turistico dopo l'entrata in vigore della legge n. 9 del 1986, il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La delibera legislativa sulla quale si appuntano gli espressi dubbi di costituzionalita' e' stata infatti promulgata dal Presidente della Giunta regionale, divenendo legge 16 ottobre 1997, n. 39, con omissione delle disposizioni censurate, il che preclude definitivamente la possibilita' che esse acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia.
Atti oggetto del giudizio
delibera legislativa Regione Siciliana
05/09/1997
n. 0
art. 7
co. 0
delibera legislativa Regione Siciliana
05/09/1997
n. 0
art. 10
co. 0
delibera legislativa Regione Siciliana
05/09/1997
n. 0
art. 13
co. 4
delibera legislativa Regione Siciliana
05/09/1997
n. 0
art. 14
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte