Ordinanza 353/1999 (ECLI:IT:COST:1999:353)
Massima numero 24824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
14/07/1999; Decisione del
14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 353/99. PROCESSO PENALE - AZIONE CIVILE ESERCITATA NEL PROCESSO PENALE - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' PENALE DELL'IMPUTATO - SENTENZA DI CONDANNA <> - OBBLIGO PER IL GIUDICE PENALE DI STATUIRE POSITIVAMENTE SULLE DOMANDE CIVILI - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DI EFFICACIA DI COSA GIUDICATA ALLA PREDETTA SENTENZA NEI GIUDIZI CIVILI RELATIVAMENTE ALL'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL FATTO, ALLA SUA ILLICEITA' ED ALLA RIFERIBILITA' AL CONDANNATO - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DEL REQUISITO DELLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
ORD. 353/99. PROCESSO PENALE - AZIONE CIVILE ESERCITATA NEL PROCESSO PENALE - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' PENALE DELL'IMPUTATO - SENTENZA DI CONDANNA <
Testo
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in quanto le ordinanze di rimessione non consentono di individuare l'esistenza del necessario requisito della rilevanza, mancando ogni precisazione circa l'effettiva forza probatoria delle dichiarazioni della parte civile ai fini del riconoscimento della responsabilita' degli imputati per i fatti di reato a ciascuno di essi addebitato. Inoltre, non vi e' alcun cenno alle caratteristiche del danno (patrimoniale o non patrimoniale, ovvero l'uno e l'altro congiuntamente) oggetto della pretesa civile concretamente esercitata nel processo penale; infine, la denuncia dell'art. 651 cod. proc. pen. - che ha valenza comunque conseguenziale a quella avente ad oggetto la pronuncia del giudice penale sugli interessi civili - non risulta neppure riprodotta nel dispositivo delle ordinanze di rimessione, tanto da rivelare come essa sia stata proposta subordinatamente all'accoglimento della prima questione. - Sulla disposizione dell'art. 651, v. 'ex plurimis', S. n. 443/1990. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in quanto le ordinanze di rimessione non consentono di individuare l'esistenza del necessario requisito della rilevanza, mancando ogni precisazione circa l'effettiva forza probatoria delle dichiarazioni della parte civile ai fini del riconoscimento della responsabilita' degli imputati per i fatti di reato a ciascuno di essi addebitato. Inoltre, non vi e' alcun cenno alle caratteristiche del danno (patrimoniale o non patrimoniale, ovvero l'uno e l'altro congiuntamente) oggetto della pretesa civile concretamente esercitata nel processo penale; infine, la denuncia dell'art. 651 cod. proc. pen. - che ha valenza comunque conseguenziale a quella avente ad oggetto la pronuncia del giudice penale sugli interessi civili - non risulta neppure riprodotta nel dispositivo delle ordinanze di rimessione, tanto da rivelare come essa sia stata proposta subordinatamente all'accoglimento della prima questione. - Sulla disposizione dell'art. 651, v. 'ex plurimis', S. n. 443/1990. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte