Sentenza 47/2025 (ECLI:IT:COST:2025:47)
Massima numero 46720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  10/03/2025;  Decisione del  10/03/2025
Deposito del 17/04/2025; Pubblicazione in G. U. 23/04/2025
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Acque - Servizio idrico integrato - Norme della Regione siciliana - Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI) - Possibilità, per i commissari liquidatori, nelle more dell'individuazione dei gestori del servizio idrico integrato e in assenza di società di scopo a prevalente capitale pubblico, di trasferire in concessione d'uso gli impianti idrici, fognari e depurativi, con relative pertinenze, ai comuni siciliani competenti per territorio - Denunciata violazione del principio di autonomia amministrativa e finanziaria comunale, riconosciuto anche in via statutaria, di correlazione tra funzioni e risorse, di equilibrio dei bilanci pubblici, nonché di buon andamento - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 005006).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal CGARS, sez. prima, in riferimento agli artt. 97 e 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, Cost., nonché all’art. 15, secondo comma, dello statuto speciale reg. siciliana, dell’art. 19, comma 2, lett. c-bis), secondo periodo, della legge reg. siciliana n. 8 del 2012, laddove prevede che i commissari liquidatori, nelle more dell’individuazione dei gestori del servizio idrico integrato e in assenza di società di scopo a prevalente capitale pubblico, possano disporre il trasferimento in concessione d’uso ai comuni siciliani, competenti per territorio, degli impianti idrici, fognari e depurativi con relative pertinenze, già appartenenti agli ex consorzi ASI, con i connessi obblighi di gestione e manutenzione della rete idrica, senza una previsione derogatoria rispetto agli obblighi di custodia e manutenzione e senza un adeguato trasferimento o un’attribuzione di risorse. È prioritario verificare – cosa che il rimettente ha omesso di fare – se, alla luce della normativa statale e della giurisprudenza costituzionale, la Regione siciliana possa prevedere, con le modalità stabilite dalla disposizione censurata, il trasferimento in concessione d’uso all’ente locale degli impianti in parola.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  12/01/2012  n. 8  art. 19  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 4

Costituzione  art. 119  co. 5

Costituzione  art. 119  co. 6

statuto regione Sicilia  art. 15  co. 2

Altri parametri e norme interposte