Ordinanza 354/1999 (ECLI:IT:COST:1999:354)
Massima numero 24866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
14/07/1999; Decisione del
14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 354/99. REATO IN GENERE - APPROPRIAZIONE INDEBITA - PROCEDIBILITA' DI UFFICIO IN CASO DI RICORRENZA DELL'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 61, N. 11, COD. PEN. (NELLA SPECIE: PER ABUSO DI RELAZIONE DI PRESTAZIONE D'OPERA) - PROSPETTATA VIOLAZIONE, IN CENSURE PROPOSTE, IN VIA PRINCIPALE, RIGUARDO AGLI EFFETTI, NEL CASO, DELLA SUDDETTA AGGRAVANTE, E, IN VIA SUBORDINATA, RIGUARDO ALLA IMPOSSIBILITA' DI ESCLUDERLA, A TALI EFFETTI, IN BASE A GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZE, DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
ORD. 354/99. REATO IN GENERE - APPROPRIAZIONE INDEBITA - PROCEDIBILITA' DI UFFICIO IN CASO DI RICORRENZA DELL'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 61, N. 11, COD. PEN. (NELLA SPECIE: PER ABUSO DI RELAZIONE DI PRESTAZIONE D'OPERA) - PROSPETTATA VIOLAZIONE, IN CENSURE PROPOSTE, IN VIA PRINCIPALE, RIGUARDO AGLI EFFETTI, NEL CASO, DELLA SUDDETTA AGGRAVANTE, E, IN VIA SUBORDINATA, RIGUARDO ALLA IMPOSSIBILITA' DI ESCLUDERLA, A TALI EFFETTI, IN BASE A GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZE, DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento all'art. 3 Cost., riguardo al reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. proc. pen.) in via principale, per la previsione, in caso di ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. (nella specie, per abuso di relazione di prestazione d'opera), della procedibilita' di ufficio, e, in via subordinata, per la impossibilita', ai fini della esclusione della procedibilita' di ufficio, di far luogo a giudizio di prevalenza, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., in caso di concorso della suddetta aggravante con eventuali circostanze attenuanti. Ribaditi i principi - affermati dalla Corte costituzionale anche con specifico riguardo alla perseguibilita' a querela, costituente nel nostro ordinamento una deroga alla obbligatorieta' dell'azione penale - secondo cui la scelta dei modi di procedibilita' coinvolge la politica legislativa e deve quindi rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, e sindacabili in sede di giudizio di legittimita' costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalita', va infatti considerato che tale irrazionalita', o arbitrarieta', non e' ravvisabile nelle scelte legislative oggetto delle formulate censure: non nella prima - in quanto l'interversione del possesso di cose altrui che abbia luogo in violazione del vincolo eminentemente fiduciario scaturente dai rapporti di cui all'art. 61, numero 11, cod. pen., assume indubbiamente un disvalore sociale particolare - ne' nella seconda, operata peraltro non nella disposizione impugnata ma nell'ambito della disciplina generale che regola il regime di valutazione delle circostanze.
- Sui principi richiamati, v. S. nn. 274/1997, 7/1987 e 216/1974, e O. nn. 204/1988 e 294/1987.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento all'art. 3 Cost., riguardo al reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. proc. pen.) in via principale, per la previsione, in caso di ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. (nella specie, per abuso di relazione di prestazione d'opera), della procedibilita' di ufficio, e, in via subordinata, per la impossibilita', ai fini della esclusione della procedibilita' di ufficio, di far luogo a giudizio di prevalenza, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., in caso di concorso della suddetta aggravante con eventuali circostanze attenuanti. Ribaditi i principi - affermati dalla Corte costituzionale anche con specifico riguardo alla perseguibilita' a querela, costituente nel nostro ordinamento una deroga alla obbligatorieta' dell'azione penale - secondo cui la scelta dei modi di procedibilita' coinvolge la politica legislativa e deve quindi rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, e sindacabili in sede di giudizio di legittimita' costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalita', va infatti considerato che tale irrazionalita', o arbitrarieta', non e' ravvisabile nelle scelte legislative oggetto delle formulate censure: non nella prima - in quanto l'interversione del possesso di cose altrui che abbia luogo in violazione del vincolo eminentemente fiduciario scaturente dai rapporti di cui all'art. 61, numero 11, cod. pen., assume indubbiamente un disvalore sociale particolare - ne' nella seconda, operata peraltro non nella disposizione impugnata ma nell'ambito della disciplina generale che regola il regime di valutazione delle circostanze.
- Sui principi richiamati, v. S. nn. 274/1997, 7/1987 e 216/1974, e O. nn. 204/1988 e 294/1987.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n. 0
art. 646
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte