Ordinanza 356/1999 (ECLI:IT:COST:1999:356)
Massima numero 24825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
14/07/1999; Decisione del
14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
24826
Titolo
ORD. 356/99 A. PROCEDIMENTO CIVILE - CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO - LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO - DEDOTTA ESIGUITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECRETO DI CONVOCAZIONE DEGLI INTERESSATI - NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO <> - MANCATA PREVISIONE - RITENUTA IRRAGIONEVOLEZZA - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 356/99 A. PROCEDIMENTO CIVILE - CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO - LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO - DEDOTTA ESIGUITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECRETO DI CONVOCAZIONE DEGLI INTERESSATI - NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO <
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, posto che la stessa viene prospettata muovendo dalla premessa interpretativa secondo cui ha carattere di autonomia - rispetto alla causa civile in cui si e' provveduto alla contestata liquidazione dell'onorario al consulente tecnico d'ufficio - il procedimento di opposizione regolato dall'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le opere eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), nel quale soggetti <> a comparire ('ex' art. 29 della legge n. 794 del 1942) sono da ritenersi tutti coloro che dalla liquidazione stessa possano risentire pregiudizio: senza distinzione tra le parti costituite e quelle rimaste contumaci in detta causa civile, alle quali, personalmente, va quindi notificato l'atto di opposizione; limitando la notificazione del ricorso del consulente alle sole parti costituite nella causa in cui e' stato liquidato il compenso, si verrebbe immancabilmente a ledere il diritto di difesa degli altri <>, sui quali si rifletterebbe direttamente, con riguardo all'entita' delle spese giudiziali, una pronuncia resa 'inter alios'.
- Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 295/1995, 417/1996, 175/1997.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, posto che la stessa viene prospettata muovendo dalla premessa interpretativa secondo cui ha carattere di autonomia - rispetto alla causa civile in cui si e' provveduto alla contestata liquidazione dell'onorario al consulente tecnico d'ufficio - il procedimento di opposizione regolato dall'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le opere eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), nel quale soggetti <
- Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 295/1995, 417/1996, 175/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/07/1980
n. 319
art. 11
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte