Ordinanza 356/1999 (ECLI:IT:COST:1999:356)
Massima numero 24826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:  24825


Titolo
ORD. 356/99 B. PROCEDIMENTO CIVILE - CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO - ONORARI - <> - OMESSA PREVISIONE - IPOTESI IN CUI IL VALORE DELL'OGGETTO DELLA CONSULENZA SIA SUPERIORE AI LIMITI MASSIMI IMPOSTI DALLE TABELLE - LAMENTATA ABNORME CONTRAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA DELLE QUESTIONI.

Testo
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in quanto, premesso che e' stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le opere eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), che costituisce preliminare di rito rispetto ad esse; solo ove si fosse pervenuti ad una declaratoria di illegittimita' costituzionale della predetta norma, si sarebbe potuto evitare - secondo la tesi dello stesso rimettente - l'<> del giudizio 'a quo', la quale invece verra' ovviamente a precludere qualsiasi esame del merito e, dunque, l'applicabilita' delle ulteriori norme denunciate.

Atti oggetto del giudizio

legge  08/07/1980  n. 319  art. 2  co. 1

legge  08/07/1980  n. 319  art. 2  co. 2

legge  08/07/1980  n. 319  art. 10  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte