Ordinanza 357/1999 (ECLI:IT:COST:1999:357)
Massima numero 24844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 357/99. FARMACIA - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI SEDI FARMACEUTICHE VACANTI - LIMITE MASSIMO DI ETA' PER LA PARTECIPAZIONE INFERIORE AI SESSANTA ANNI - PRETESA INGIUSTIFICATA ED IRRAZIONALE IMPOSIZIONE DI DETTO LIMITE MASSIMO DI ETA' NON PREVISTO PER L'ACQUISTO DI TITOLARITA' DI FARMACIA MEDIANTE CONTRATTO 'INTER VIVOS' A TITOLO ONEROSO - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO E SUL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL LAVORO - INSUSSISTENZA DELLE VIOLAZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 - in relazione all'art. 12, commi 2 e 8, l. 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), che disciplina il trasferimento della titolarita' di farmacia per atto "inter vivos" a titolo oneroso a favore del farmacista che abbia gia' conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un precedente concorso - 4 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, l. 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), laddove prevede un limite massimo di eta' (cinquantanove anni) per essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, in quanto - posto che il raffronto tra due fattispecie al fine di valutare la ragionevolezza del loro trattamento differenziato e' ammissibile soltanto se esse siano identiche, o, quantomeno, sostanzialmente omogenee; e che rientra nella discrezionalita' del legislatore stabilire i requisiti d'eta' per l'acceso ai pubblici impieghi, purche' essi non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole - il legislatore, con la disposizione denunciata, ha stabilito, con una scelta immune da irragionevolezza e non arbitraria, di "evitare in futuro le gestioni provvisorie nell'esercizio delle farmacie e le ripetute sanatorie che hanno caratterizzato i periodi trascorsi", dettando regole cogenti sia nel fissare i requisiti soggettivi dei concorrenti, sia nel disciplinare gli altri aspetti del procedimento concorsuale; in quanto le due fattispecie indicate dal giudice 'a quo', pur relative entrambe al conseguimento di un esercizio farmaceutico, non sono omogenee, essendo diversa la fonte della titolarita' (concorso pubblico 'ex' art. 4, l. n. 362 del 1991, e contratto 'ex' art. 12, l. n. 475 del 1968), sicche' la seconda fattispecie, costituendo una deroga alla generale prescrizione del pubblico concorso, puo' considerarsi un'ipotesi diversa ed eccezionale; ed in quanto, con riferimento agli artt. 4 e 35 Cost., dal riconoscimento dell'importanza costituzionale del lavoro non deriva l'impossibilita' di prevedere condizioni e limiti per l'esercizio del relativo diritto, anche attraverso la fissazione di un limite massimo di eta' posto a tutela di altri valori costituzionalmente garantiti, purche' sempre nel rispetto della ragionevolezza dei requisiti soggettivi di partecipazione ai concorsi pubblici.

- S. nn. 139/1984, 412/1988, 237/1995, 65/1996, 103, 293, 431 e 466/19997; O. n. 297/1998.

Atti oggetto del giudizio

legge  08/11/1991  n. 362  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte

legge  02/04/1968  n. 475  art. 12    co. 2  

legge  02/04/1968  n. 475  art. 12    co. 8