Ordinanza 362/1999 (ECLI:IT:COST:1999:362)
Massima numero 24979
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
14/07/1999; Decisione del
14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 362/99. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RICORSO PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI COMO NEI CONFRONTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DEL 16 DICEMBRE 1998 CON CUI E' STATO DICHIARATO CHE LE OPINIONI ESPRESSE DALL'ON. VITTORIO SGARBI, PER LE QUALI PENDE IL RELATIVO PROCEDIMENTO PENALE, SONO DA RITENERSI ESPRESSE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI PARLAMENTARI, AI SENSI DELL'ART. 68 COST. - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
ORD. 362/99. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RICORSO PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI COMO NEI CONFRONTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DEL 16 DICEMBRE 1998 CON CUI E' STATO DICHIARATO CHE LE OPINIONI ESPRESSE DALL'ON. VITTORIO SGARBI, PER LE QUALI PENDE IL RELATIVO PROCEDIMENTO PENALE, SONO DA RITENERSI ESPRESSE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI PARLAMENTARI, AI SENSI DELL'ART. 68 COST. - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 30 settembre 1998, con la quale e' stato dichiarato che le opinioni espresse dall'On. Vittorio Sgarbi sul conto di Stefania Ariosto, nel corso del programma televisivo "Sgarbi Quotidiani", per le quali e' in corso il procedimento penale nei confronti dello Sgarbi per il reato di diffamazione, sono da ritenersi espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e, come tali, insindacabili, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, il Tribunale di Como, in relazione al giudizio di cui e' investito, e' legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformita' al principio secondo cui i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione; del pari, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la Camera dei deputati, in relazione alla definizione dell'ambito di applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost. rispetto ad un proprio componente, e' legittimata ad essere parte in un conflitto, in quanto organo cui spetta di dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta. Ed altresi', quanto all'oggetto del conflitto, il Tribunale di Como lamenta, conformemente a quanto richiesto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio ritenuto illegittimo, da parte della Camera dei deputati, del potere di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro a norma dell'art. 68, primo comma, Cost..
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 30 settembre 1998, con la quale e' stato dichiarato che le opinioni espresse dall'On. Vittorio Sgarbi sul conto di Stefania Ariosto, nel corso del programma televisivo "Sgarbi Quotidiani", per le quali e' in corso il procedimento penale nei confronti dello Sgarbi per il reato di diffamazione, sono da ritenersi espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e, come tali, insindacabili, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, il Tribunale di Como, in relazione al giudizio di cui e' investito, e' legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformita' al principio secondo cui i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione; del pari, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la Camera dei deputati, in relazione alla definizione dell'ambito di applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost. rispetto ad un proprio componente, e' legittimata ad essere parte in un conflitto, in quanto organo cui spetta di dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta. Ed altresi', quanto all'oggetto del conflitto, il Tribunale di Como lamenta, conformemente a quanto richiesto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio ritenuto illegittimo, da parte della Camera dei deputati, del potere di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro a norma dell'art. 68, primo comma, Cost..
Atti oggetto del giudizio
legge
11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 0
deliberazione della Camera dei deputati
16/12/1998
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte