Volontariato - Terzo settore - Contributi per l'acquisto di autoambulanze, di autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali - Riserva alle organizzazioni di volontariato (ODV) - Esclusione degli altri enti del terzo settore (ETS) - Denunciata violazione dei principi e criteri di delegazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 263002).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato, sez. terza, in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, che riserva alle organizzazioni di volontariato (ODV) il "contributo ambulanze", escludendo gli altri enti del terzo settore (ETS) svolgenti le medesime attività di interesse generale. Il legislatore delegato si è riferito alla specificità delle ODV, salvaguardando la previsione di maggior favore (già riconosciuta dalla omologa misura della legge n. 342 del 2000) giacché il criterio direttivo asseritamente leso (art. 4, comma 1, lett. b) coinvolge solo in via mediata le disposizioni agevolative, mentre altri principi e criteri direttivi - che concorrono a individuare la ratio della delega - (artt. 5, comma 1, lett. a, e 9, comma 1, lett. m) ben ammettono margini di differenziazione tra i diversi tipi di ETS. (Precedente: S. 142/2020 - mass. 43518).