Ordinanza 363/1999 (ECLI:IT:COST:1999:363)
Massima numero 24980
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
14/07/1999; Decisione del
14/07/1999
Deposito del 22/07/1999; Pubblicazione in G. U. 28/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 363/99. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RICORSO PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI ROMA NEI CONFRONTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DEL 30 SETTEMBRE 1998 CON LA QUALE QUEST'ULTIMA HA DICHIARATO CHE LE OPINIONI ESPRESSE DALL'ON. VITTORIO SGARBI, PER LE QUALI PENDE IL RELATIVO PROCEDIMENTO PENALE, SONO DA RITENERSI ESPRESSE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, AI SENSI DELL'ART. 68 COST. - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
ORD. 363/99. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RICORSO PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI ROMA NEI CONFRONTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DEL 30 SETTEMBRE 1998 CON LA QUALE QUEST'ULTIMA HA DICHIARATO CHE LE OPINIONI ESPRESSE DALL'ON. VITTORIO SGARBI, PER LE QUALI PENDE IL RELATIVO PROCEDIMENTO PENALE, SONO DA RITENERSI ESPRESSE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, AI SENSI DELL'ART. 68 COST. - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 30 settembre 1998, con cui quest'ultima ha dichiarato che le opinioni espresse dall'On. Vittorio Sgarbi sul Pretore di Venezia dott. Abrami, per le quali e' in corso il procedimento penale nei confronti dello Sgarbi per il reato di diffamazione, sono da ritenersi espresse nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68 Cost.. Infatti, il Tribunale di Roma, in ordine al giudizio di cui e' investito, e' legittimato a sollevare il conflitto in quanto organo abilitato a dichiarare in via definitiva la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, conformemente al principio secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in un conflitto di attribuzione; del pari, anche la Camera dei deputati e' legittimata ad essere parte del presente conflitto, essendo organo competente a dichiarare in via definitiva la volonta' del potere che rappresenta relativamente all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost.. Ed inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Tribunale di Roma lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneita' dei presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati in base all'art. 68, primo comma, Cost., di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 30 settembre 1998, con cui quest'ultima ha dichiarato che le opinioni espresse dall'On. Vittorio Sgarbi sul Pretore di Venezia dott. Abrami, per le quali e' in corso il procedimento penale nei confronti dello Sgarbi per il reato di diffamazione, sono da ritenersi espresse nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68 Cost.. Infatti, il Tribunale di Roma, in ordine al giudizio di cui e' investito, e' legittimato a sollevare il conflitto in quanto organo abilitato a dichiarare in via definitiva la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, conformemente al principio secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in un conflitto di attribuzione; del pari, anche la Camera dei deputati e' legittimata ad essere parte del presente conflitto, essendo organo competente a dichiarare in via definitiva la volonta' del potere che rappresenta relativamente all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost.. Ed inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Tribunale di Roma lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneita' dei presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati in base all'art. 68, primo comma, Cost., di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 0
deliberazione della Camera dei deputati
30/09/1998
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
Altri parametri e norme interposte