Sentenza 364/1999 (ECLI:IT:COST:1999:364)
Massima numero 24863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 28/07/1999; Pubblicazione in G. U. 04/08/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 364/99. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE ABRUZZO - DISPOSIZIONI ADOTTATE, CON LEGGE-PROVVEDIMENTO, IN SEGUITO ALL'ANNULLAMENTO, CON SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, DI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DA UN CORSO-CONCORSO PER L'ACCESSO ALLA PRIMA QUALIFICA DIRIGENZIALE, PER ILLEGITTIMAMENTE RITENUTA CARENZA DEI REQUISITI RICHIESTI, DI ALCUNI SOGGETTI CHE AVEVANO FATTO DOMANDA DI PARTECIPARVI - AMMISSIONE DI TALI SOGGETTI AD UN NUOVO CONCORSO, AD ESSI RISERVATO, A SETTE POSTI NEL RUOLO UNICO DELLA DIRIGENZA REGIONALE - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL CONCORSO PUBBLICO APERTO A TUTTI E DELLA 'PAR CONDICIO' NELL'ACCESSO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, la legge della Regione Abruzzo riapprovata il 23 settembre 1997, recante "Disposizioni conseguenti l'adeguamento giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica dirigenziale unica", deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima. Col disporre che i soggetti esclusi, dall'amministrazione regionale, per erroneamente ritenuta carenza dei requisiti di partecipazione, da un corso-concorso per l'accesso alla I^ qualifica dirigenziale, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato con la quale i provvedimenti di esclusione sono stati annullati, sono ammessi a partecipare a un concorso speciale a sette posti nel ruolo unico della dirigenza regionale ad unico profilo professionale, la impugnata delibera legislativa si pone infatti in contrasto con i principi di imparzialita' e buona amministrazione garantiti dagli artt. 3 e 97 Cost.. Atteso che la salvaguardia della posizione degli originari vincitori nella precedente tornata concorsuale - che nel frattempo hanno preso servizio - non giustifica un intervento speciale - come quello operato nel caso dal Consiglio regionale - dal quale, anche se i soggetti illegittimamente esclusi dal primo concorso vengono in qualche modo "ristorati" del danno subito, cio' avviene con una misura 'extra ordinem' che non consente la necessaria comparazione tra gli uni e gli altri. Per di piu', il meccanismo predisposto dalla legge regionale va a scapito di tutti gli altri soggetti che, estranei alla precedente vicenda concorsuale e al contenzioso giudiziario che ne e' derivato, avrebbero titolo a partecipare al nuovo concorso. La pretesa del legislatore regionale di derogare alle regole generali in tema di esecuzione del giudicato attraverso una legge-provvedimento, soggetta come tale allo "scrutinio stretto" di legittimita' costituzionale, da' dunque vita a una disciplina che lede il principio della 'par condicio' nell'accesso alla pubblica amministrazione; ne' nel caso si rinvengono quelle particolari ragioni che possono giustificare eccezioni alla regola del concorso pubblico aperto a tutti.

- Riguardo ai richiamati principi, v. S. n. 477/1995, e, da ultimo, S. n. 141/1999.

- Sullo scrutinio di legittimita' costituzionale cui sono soggette le leggi-provvedimento, v., inoltre, in particolare, S. nn. 2/1997 e 153/1997.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  23/09/1997  n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte