Ordinanza 366/1999 (ECLI:IT:COST:1999:366)
Massima numero 24895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 28/07/1999; Pubblicazione in G. U. 04/08/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 366/99. PROCESSO PENALE - ISTANZA DI RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' - RIPROPOSIZIONE DELL'ISTANZA SULLA BASE DI ASSERITI NUOVI MOTIVI - LAMENTATA PARALISI DELL'AZIONE PENALE, NONCHE' SOTTRAZIONE DELL'IMPUTATO AL PROPRIO GIUDICE NATURALE - RITENUTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 25 E 101 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE IN QUANTO CONCERNENTE UNA NORMA DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA 'IN PARTE QUA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione poiche', premesso che la Corte ha dichiarato, con la sentenza n. 10 del 1997, la illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, qualora sia riproposta l'istanza di ricusazione <>, fa divieto al giudice di pronunciare (o concorrere a pronunciare) la sentenza fino a che non intervenga l'ordinanza che la dichiara inammissibile o la rigetta; <>, cioe' con l'utilizzazione di argomenti speciosi che, privi di un serio raccordo con la realta' fattuale, dimostrino la loro totale inconsistenza e vacuita'.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 37  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte