Ordinanza 367/1999 (ECLI:IT:COST:1999:367)
Massima numero 24967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
14/07/1999; Decisione del
14/07/1999
Deposito del 28/07/1999; Pubblicazione in G. U. 04/08/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 367/99. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DEI COMUNI ADDETTI AGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE - ATTRIBUZIONE ALLO STESSO DELL'INDENNITA' GIUDIZIARIA CORRISPOSTA AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLE MAGISTRATURE SPECIALI - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - INCOMPLETEZZA DELLA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 367/99. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DEI COMUNI ADDETTI AGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE - ATTRIBUZIONE ALLO STESSO DELL'INDENNITA' GIUDIZIARIA CORRISPOSTA AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLE MAGISTRATURE SPECIALI - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - INCOMPLETEZZA DELLA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - premesso che, alla stregua della consolidata giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa, il personale in servizio presso gli uffici di conciliazione intrattiene con gli uffici comunali una pluralita' di rapporti di lavoro non tutti riconducibili a quello subordinato e, nell'ambito di questo, non sempre esclusivamente riservato agli uffici di conciliazione - la mancata motivazione in ordine alle categorie di lavoratori ricorrenti e al tipo di rapporto intrattenuto con il comune, nonche' specificamente alla parte della prestazione svolta negli uffici di conciliazione, rende non verificabile la rilevanza della questione nei giudizi 'a quibus'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - premesso che, alla stregua della consolidata giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa, il personale in servizio presso gli uffici di conciliazione intrattiene con gli uffici comunali una pluralita' di rapporti di lavoro non tutti riconducibili a quello subordinato e, nell'ambito di questo, non sempre esclusivamente riservato agli uffici di conciliazione - la mancata motivazione in ordine alle categorie di lavoratori ricorrenti e al tipo di rapporto intrattenuto con il comune, nonche' specificamente alla parte della prestazione svolta negli uffici di conciliazione, rende non verificabile la rilevanza della questione nei giudizi 'a quibus'.
Atti oggetto del giudizio
legge
22/06/1988
n. 221
art. 2
co. 0
legge
15/02/1989
n. 51
art. 1
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte