Ordinanza 370/1999 (ECLI:IT:COST:1999:370)
Massima numero 24971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 28/07/1999; Pubblicazione in G. U. 04/08/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 370/99. IMPOSTE E TASSE IN GENERE - IRPEF - ASSEGNI ALIMENTARI CORRISPOSTI ALLE PERSONE INDICATE NELL'ART. 433 COD. CIV. - DEDUZIONE DAL REDDITO IMPONIBILE DEGLI IMPORTI PER DETTI ASSEGNI SOLO SE ESSI RISULTINO DA PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE DI QUELLI PRESTATI DAL SOGGETTO OBBLIGATO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELL'OBBLIGO DEI CONTRIBUENTI DI CONCORRERE ALLE SPESE PUBBLICHE IN RAGIONE DELLA LORO CAPACITA' CONTRIBUTIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione poiche' la deduzione dal reddito imponibile degli assegni alimentari, limitata alla misura risultante da provvedimento dell'autorita' giudiziaria, corrisponde ad una scelta del legislatore ispirata ad esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili, altrimenti lasciata alla volonta' del contribuente o alla discrezionalita' dell'amministrazione finanziaria.

- Cfr. S. nn. 134/1982, 143/1982, 108/1983, 239/1993, nonche' O. nn. 556/1987 e 948/1988, nelle quali la Corte ha avuto occasione di chiarire che <> e che <>.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 597  art. 10  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte